Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011
Art. 6
- Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi (art. 11 comma 5 l.r. 21/2010 )
1. L’accesso alle biblioteche e agli archivi, nonché la consultazione dei documenti ivi conservati e il prestito locale dei documenti in loro possesso, costituiscono funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono gratuiti per l'utente.
2. Costituiscono altresì funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono pertanto gratuite:
a) l’attività di informazione per l’uso della biblioteca o dell’archivio e delle fonti informative a stampa e digitali;
b) la consulenza di base, consistente nelle prime informazioni per le ricerche bibliografiche e documentarie attraverso cataloghi e inventari e nell’assistenza per il reperimento del materiale documentario e informativo;
c) l'accesso a internet, con le limitazioni disposte dalla normativa vigente e le modalità fissate dal regolamento della biblioteca.
3. I servizi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli di base di cui ai commi 1 e 2, che comportino costi supplementari interni o esterni, possono essere a pagamento. In particolare possono essere a pagamento i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione su supporto cartaceo o informatico di documenti e cataloghi. Gli oneri a carico degli utenti per i servizi suddetti devono essere determinati tenuto conto che :
a) non possono essere previste maggiorazioni degli oneri in ragione della nazionalità, residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti;
b) i proventi devono essere considerati un rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dalla biblioteca a tal fine;
c) il costo dell’attività di consulenza eccedente quella di cui al comma 2 lettera b) sia nelle biblioteche sia negli archivi è determinato sulla base del costo orario del personale impiegato e degli altri eventuali costi per il reperimento di fonti informative sostenuti dalle biblioteca o dall’archivio;
d) le riproduzioni di beni documentari sono soggette alle previsioni di cui agli articoli 108 e 109 del dlgs.42/2004 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.