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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 17
- Promozione della cultura musicale (art. 46 l.r. 21/2010 )
1. I requisiti specifici per il sostegno degli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale di cui all’articolo 46 comma 1 lettera a) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) sede operativa stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;
b) finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, rivolte alla formazione, promozione e diffusione della cultura musicale;
c) la realizzazione di attività di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale, da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana anche con il concorso finanziario degli enti locali, della Regione e dello Stato, oltre che con risorse proprie, mediante l’organizzazione di corsi di qualificazione e perfezionamento professionale per musicisti, con particolare riferimento alle pratiche d’insieme ed orchestrali, e mediante le eventuali collaborazioni con organismi nazionali e internazionali;
d) la realizzazione di attività di produzione, quale elemento di completamento ed integrazione dei corsi, anche con propri gruppi organizzati di artisti;
e) la disponibilità, formalizzata con apposito atto, di spazi o strutture agibili ubicate nel territorio della Regione Toscana, che siano idonee alla realizzazione delle attività;
f) direzione artistica e direzione organizzativa qualificata e di comprovata esperienza;
g) il programma triennale di attività e il progetto dettagliato, qualificato ed economicamente sostenibile del primo anno. Il progetto specifica i seguenti elementi:
1) tipologia dei corsi di perfezionamento professionale;
2) durata e numero dei corsi;
3) numero delle ore di insegnamento previste per ogni corso;
4) docenti prescelti per le discipline di insegnamento;
5) numero dei partecipanti ai corsi;
6) attività di produzione a completamento ed integrazione dei corsi;
2. I requisiti specifici per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione didattica di cui all’articolo 46 comma 1 lettera b) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla formazione, promozione e diffusione della cultura musicale;
b) compartecipazione finanziaria alle attività da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) la realizzazione di attività da almeno tre anni, anche con il concorso finanziario di soggetti pubblici, nel territorio della Regione Toscana finalizzate in particolare all’aggiornamento e riqualificazione degli operatori del settore musicale, dei docenti delle scuole di musica e delle istituzioni scolastiche della Regione Toscana;
d) la presentazione di un progetto qualificato ed economicamente sostenibile nel quale siano evidenziati la tipologia, il numero e la durata delle attività di aggiornamento e riqualificazione dei partecipanti, la professionalità degli esperti e dei docenti coinvolti.
3. I requisiti specifici per il sostegno finanziario agli enti locali territoriali sono i seguenti:
a) la realizzazione di attività corsuali di formazione musicale svolta in maniera continuativa da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;
b) la presentazione di un programma delle attività didattiche, economicamente sostenibile e coerente con i contenuti del piano della cultura, nel quale siano specificati i seguenti elementi:
1) tipologia dei corsi di orientamento o di formazione musicale;
2) il numero e la durata dei corsi;
3) il numero di ore di insegnamento previsto per ogni corso;
4) i docenti prescelti per le discipline di insegnamento;
5) il numero dei partecipanti ai corsi.
4. I requisiti specifici per il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni di cui all’articolo 46 comma 1 lettera c) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) i requisiti di cui al comma 3;
b) i requisiti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b).

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.