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Regolamento 5 aprile 2011, n. 13/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 15 aprile 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


La Giunta regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 25 novembre 2010;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1126 del 28 dicembre 2010;


Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 25 gennaio 2011.


Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 185;


Considerato quanto segue:


1. l’articolo 4 ter della l.r. 18/2007 , che disciplina il trasporto di salme e cadaveri, demanda al regolamento la definizione dei requisiti dei loculi areati;


2. il sistema delle sepolture areate, già contemplato in altre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Marche), assicura il vantaggio di risolvere il problema della mancanza di spazi nelle aree e nelle strutture cimiteriali;


3. infatti questo particolare sistema di sepoltura fa innescare un processo di sublimazione naturale che si conclude in tempi più rapidi e certi (circa tre o quattro anni dalla tumulazione), con la conseguente riduzione della durata delle concessioni cimiteriali;


si approva il presente regolamento


Art. 1
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri), definisce i requisiti dei loculi areati.
Art. 2
- Definizione di loculo areato (art. 4 ter della l.r. 18/2007 )
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono loculi areati quelle strutture fisse, dotate di sistema di areazione naturale, all’interno delle quali vengono tumulate le salme che subiscono un processo di sublimazione spontaneo.
Art. 3
- Requisiti per i loculi areati (art. 4 ter della l.r. 18/2007 )
1. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
2. La neutralizzazione del liquidi cadaverici può essere svolta sia all’interno del loculo, sia all’esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
3. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
4. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l’impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro deve garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
5. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini di controllo.
6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi e l’uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradabile.
7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici devono essere garantite condizioni durature di raccolta di eventuali percolazione di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato, in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
8. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l’evacuazione dei gas.
9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l’evacuazione dei condotti dei gas.
Art. 4
- Parere igienico sanitario (art. 4 ter della l.r. 18/2007 )
1. I progetti di costruzione o di ristrutturazione per la realizzazione di loculi areati sono approvati sentito il parere igienico sanitario della azienda unità sanitaria locale competente, che valuta l’adeguatezza delle soluzioni tecniche adottate per il trattamento dei liquidi e dei gas.
Art. 5
- Metodi di confezionamento delle bare (art. 4 ter della l.r. 18/2007 )
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), nella tumulazione areata il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a venti centimetri, di spessore minimo non inferiore a quaranta micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere le funzioni di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.
2. E’ vietato l’impedimento alla circolazione dell’aria all’interno del feretro.
3. I feretri devono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.