Regolamento 5 aprile 2011, n. 13/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri).
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 15 aprile 2011
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
La Giunta regionale
Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione ;
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 25 novembre 2010;
Visto il parere della direzione generale della Presidenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1126 del 28 dicembre 2010;
Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 25 gennaio 2011.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 185;
Considerato quanto segue:
1. l’articolo 4 ter della l.r. 18/2007 , che disciplina il trasporto di salme e cadaveri, demanda al regolamento la definizione dei requisiti dei loculi areati;
2. il sistema delle sepolture areate, già contemplato in altre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Marche), assicura il vantaggio di risolvere il problema della mancanza di spazi nelle aree e nelle strutture cimiteriali;
3. infatti questo particolare sistema di sepoltura fa innescare un processo di sublimazione naturale che si conclude in tempi più rapidi e certi (circa tre o quattro anni dalla tumulazione), con la conseguente riduzione della durata delle concessioni cimiteriali;
si approva il presente regolamento
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.