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Regolamento 5 aprile 2011, n. 13/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 15 aprile 2011

Art. 5
- Metodi di confezionamento delle bare (art. 4 ter della l.r. 18/2007 )
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), nella tumulazione areata il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a venti centimetri, di spessore minimo non inferiore a quaranta micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere le funzioni di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.
2. E’ vietato l’impedimento alla circolazione dell’aria all’interno del feretro.
3. I feretri devono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.