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Regolamento 5 aprile 2011, n. 13/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 15 aprile 2011

Art. 2
- Definizione di loculo areato (art. 4 ter della l.r. 18/2007 )
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono loculi areati quelle strutture fisse, dotate di sistema di areazione naturale, all’interno delle quali vengono tumulate le salme che subiscono un processo di sublimazione spontaneo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.