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Regolamento 10 febbraio 2011, n. 5/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 16 febbraio 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42, comma 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”);


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010 n. 2;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 15 novembre 2010, n. 965;


Visto il parere favorevole delle Commissioni consiliari II e VI espresso nella seduta del 15 dicembre 2010;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010 n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2011, n. 41;


Considerato quanto segue


1. è opportuno prorogare il termine per l’adeguamento dei contenitori esistenti a causa delle difficoltà di carattere tecnico-strutturale rilevate dagli operatori nonché della situazione economica in cui si trova attualmente il settore interessato;


2. per affrontare particolari situazioni ambientali che possono impedire lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è necessario lo spostamento del termine, concesso con deroga, dal 15 maggio al 30 giugno, prevedendo, comunque, l’immediato interramento delle stesse per incorporarle al terreno e limitare, così, la produzione di odori sgradevoli che possono essere accentuati dalla stagione calda;


3. si interviene sulle caratteristiche che devono avere i nuovi contenitori di stoccaggio per i materiali non palabili al fine di ridurre le difficoltà di carattere tecnico/strutturale e rendere meno onerosa la costruzione degli stessi;


si approva il presente regolamento

Art.1
- Modifiche all’articolo 26 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)
1. Al comma 5 dell’articolo 26 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”) le parole
“31 dicembre 2010”
sono sostituite con le parole
“31 dicembre 2011”
.
Art.2
1. Al comma 3 dell’articolo 32 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole:
“15 maggio e dando le eventuali prescrizioni a tutela dell’ambiente e della salute”
sono sostituite con le parole:
“30 giugno e dando eventuali prescrizioni a tutela dell’ambiente e della salute. In caso di deroga le acque di vegetazione e le sanse umide devono essere interrate immediatamente.”
.
Art.3
- Modifiche all’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La lettera b) del punto 8 del capo 3 (Criteri e modalità per lo stoccaggio dei materiali non palabili, caratteristiche e dimensionamento dei contenitori) dell’allegato 4 al d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.