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Regolamento 14 dicembre 2010, n. 60/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d`uso del marchio collettivo “Agriqualità” “Prodotto da agricoltura integrata” ai sensi dell`articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”)

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 23 dicembre 2010




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, sesto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”).


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 novembre 2009;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale nella seduta del 14 dicembre 2009 n. 1160;


Visto il parere della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del 11 gennaio 2010;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1028;


considerato quanto segue:


1. a distanza di alcuni anni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 si è reso opportuno, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari e del principio di tutela del consumatore, semplificare alcuni adempimenti dei concessionari del marchio “Agriqualità” e degli utilizzatori dello stesso. Si tratta pertanto di procedere a una semplificazione del contenuto del contrassegno;


2. l’articolo 18 del regolamento 47/2004 dispone le condizioni per l’apposizione del marchio sui prodotti agricoli e agroalimentari, comprese le produzioni zootecniche. Nello stesso articolo sono previsti anche regimi di deroga permanente e di deroga transitoria alla regola generale, affinché possa essere apposto il marchio Agriqualità anche a prodotti che per motivi oggettivi non possono essere costituiti al 100 per cento da produzioni integrate. A cinque anni dall’emanazione del regolamento l’andamento del mercato non ha consentito l’incremento di produzione di cereali e di colture foraggere da agricoltura integrata destinate all’alimentazione animale. Inoltre non è stato trovato un alimento proteico in grado di sostituire la soia d’importazione in modo efficace ed economico. Pertanto si è reso opportuno trasformare l’attuale deroga temporanea che riguarda i mangimi in deroga permanente permettendo agli allevatori di aumentare la quantità di prodotti a marchio “Agriqualità”.


3. l’esito della notifica effettuata alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pervenuta con nota del Ministero competente in data 18 ottobre 2010 protocollo n. 265820/A.10.20;


4. la Commissione europea in sede di notifica ha chiesto l’aggiornamento all’interno del testo del riferimento al regolamento comunitario vigente;


si approva il seguente regolamento

Art. 1
1. Il comma 3 dell’articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”) è sostituito dal seguente:
3. I prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 possono essere costituiti da o contenere ingredienti conformi al regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/1991 purché sia garantito il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 18.
Art. 2
1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 47/2004 è sostituita dalla seguente:
f) la scritta “CODICE N°” seguita dal numero del concessionario – font gill sans condensed.
Art. 3
1. Al comma 2 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 le parole “
lettere b) e c)
“ sono sostituite dalle seguenti: “
lettera b)
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 è aggiunto il seguente:
2 bis. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II i concessionari possono apporre il marchio nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) unicamente se:
a)il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
b)almeno il 65 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
c)tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da OGM;
d)tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di
riferimento;
e)è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d).
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 le parole “
dal reg. (CEE) 2092/1991
” sono sostituite dalla seguenti: “
regolamento (CE) 834/2007
“.
4. Al comma 4 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 le parole “
lettere b) e c)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera b)
“.
5. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 le parole “
tutti gli ingredienti
” sono sostituite dalle seguenti: “
tutti gli altri ingredienti
” e le parole “
dal reg. (CEE) 2092/1991
” sono sostituite dalle seguenti ”
regolamento (CE) 834/2007
“.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.