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Regolamento 14 dicembre 2010, n. 60/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d`uso del marchio collettivo “Agriqualità” “Prodotto da agricoltura integrata” ai sensi dell`articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”)

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 23 dicembre 2010

Art. 3
1. Al comma 2 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 le parole “
lettere b) e c)
“ sono sostituite dalle seguenti: “
lettera b)
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 è aggiunto il seguente:
2 bis. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II i concessionari possono apporre il marchio nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) unicamente se:
a)il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
b)almeno il 65 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
c)tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da OGM;
d)tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di
riferimento;
e)è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d).
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 le parole “
dal reg. (CEE) 2092/1991
” sono sostituite dalla seguenti: “
regolamento (CE) 834/2007
“.
4. Al comma 4 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 le parole “
lettere b) e c)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera b)
“.
5. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 le parole “
tutti gli ingredienti
” sono sostituite dalle seguenti: “
tutti gli altri ingredienti
” e le parole “
dal reg. (CEE) 2092/1991
” sono sostituite dalle seguenti ”
regolamento (CE) 834/2007
“.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.