Menù di navigazione

Regolamento 14 dicembre 2010, n. 60/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d`uso del marchio collettivo “Agriqualità” “Prodotto da agricoltura integrata” ai sensi dell`articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”)

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 23 dicembre 2010

Art. 1
1. Il comma 3 dell’articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”) è sostituito dal seguente:
3. I prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 possono essere costituiti da o contenere ingredienti conformi al regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/1991 purché sia garantito il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.