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Regolamento 3 novembre 2010, n. 56/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 9 novembre 2010




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6 della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoarticolo 118, comma 1 della Costituzione ;


Visto l’articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”);


Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 15 luglio 2010;


Visto il parere della direzione generale della presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2010 n. 682;


Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 30 settembre 2010;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 luglio 2010;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 ottobre 2010 n. 912;


Considerato quanto segue:


(1) E’ stata accolta la richiesta delle Province di prorogare il termine previsto in legge per la presentazione della denuncia di esistenza, coincidente con il termine per la presentazione della eventuale domanda di regolarizzazione, in quanto è stata ritenuta opportuna alla luce dell’obiettiva e generale difficoltà degli utenti al rispetto dei tempi prescritti e alla luce dell’aggravio organizzativo per le Province che si troverebbero nella condizione dell’applicazione automatica e massiva delle sanzioni;


(2) E’ stato ritenuto opportuno modificare la legge nel senso di allineare il termine previsto per la presentazione della domanda di sanatoria al nuovo termine previsto per la presentazione della denuncia di esistenza, in modo tale da far coincidere il termine ultimo per la presentazione della denuncia di esistenza, che va comunque presentata, con quello per la presentazione delle eventuali domande di regolarizzazione e sanatoria;


(3) In conseguenza di quanto detto sopra, si rende necessario modificare il regolamento attuativo al fine di renderlo conforme e coerente con la legge di riferimento.


Si approva il presente regolamento


Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 16 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”) le parole “
entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il termine di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 64/2009
”.
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 18 del regolamento emanato con d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “
o comunque, entro trecentosessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento
” sono soppresse.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.