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Regolamento 3 agosto 2010, n. 45/R

Modifiche al regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 9 agosto 2010




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;


Visto il decreto del Presidente della giunta regionale del 29 luglio 2009, n. 42/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 27 maggio 2010;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 31 maggio 2010, n. 564;


Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 23 giugno 2010;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2010, n. 694.


Considerato quanto segue:


1. l’esperienza acquisita durante il primo anno di funzionamento del fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate, rende necessario apportare alcune modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 luglio 2009, n. 42/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili;


2. le limitazioni numeriche previste per ciascun tipo di intervento finanziabile limitano la possibilità di utilizzare interamente le risorse disponibili sul fondo; con l’abrogazione di tali limitazioni numeriche il numero degli interventi finanziabili per ciascuna annualità, viene determinato alla luce delle risorse disponibili sul fondo;


3. la possibilità di presentare ogni anno solare una sola domanda di intervento limita eccessivamente le possibilità dei potenziali beneficiari e rischia di sottrarre all’esame della Commissione interventi di valore artistico e culturale; conseguentemente, senza che questo aggravi eccessivamente i lavori della Commissione, è opportuno consentire ai potenziali beneficiari di presentare, per ogni anno solare, una domanda per ciascuna categoria di intervento;


4. di accogliere la raccomandazioni fornita nel parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


si approva il presente regolamento:


Art. 1
1. Il comma 4 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 42/R/2009 è abrogato.
Art. 2
1. Il comma 5 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 42/R/2009 è abrogato.
Art. 3
1. Il comma 6 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 42/R/2009 è abrogato.
Art. 4
1. Il comma 5 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 42/R/2009 è abrogato.
Art. 5
1. Al comma 2 dopo le parole “
durante tutto l’anno
” sono inserite le seguenti “
anche in via telematica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)
2. Il comma 5 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 42/R/2009 è sostituito dal seguente: “
Nel corso di un anno solare, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, uno stesso soggetto può presentare domanda per un massimo di due tipologie di intervento.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.