Menù di navigazione

Regolamento 25 marzo 2010, n. 35/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 31 marzo 2010




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R(Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 04 febbraio 2010;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 2010, n. 166;


Visto il parere delle competenti commissioni consiliari, espresso nella seduta del 05 marzo 2010;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 09 marzo 2010;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 388;


Considerato quanto segue


1. tenuto conto del fatto che l’attività agrituristica rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 37 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) si è specificato che la modulistica da utilizzare per la presentazione in via telematica della dichiarazione d’inizio attività agrituristica (DIA) è quella messa a disposizione nel sito istituzionale dello sportello unico delle attività produttive (SUAP);


2. al fine di tener conto di eventuali ritardi nell’avvio della procedura telematica e di eventuali situazioni in cui non vi sia la presenza del SUAP, si sono comunque indicati in uno specifico allegato (C) i dati e le modalità di presentazione della DIA e della relazione agrituristica. Inoltre, si è specificato nello stesso allegato che i procedimenti relativi agli interventi edilizi sugli immobili e sugli impianti devono essere già conclusi al momento della presentazione della DIA per l’avvio dell’attività agrituristica e ciò al fine di chiarire il rapporto tra i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti e l’avvio dell’attività;


3. per assicurare che la presentazione della relazione agrituristica trasmessa tramite la rete regionale SUAP non comporti ulteriori oneri da parte dell’imprenditore si è strutturata la presentazione telematica della DIA in modo tale che l’imprenditore accedendo al sistema SUAP può con lo stesso collegamento informatico compilare sia la DIA sia la relazione agrituristica accedendo direttamente all’anagrafe regionale delle aziende agricole per i dati relativi all’azienda;


4. per assicurare la corretta applicazione dell’obbligo di utilizzare nella preparazione, nella somministrazione, nella degustazione, nell’assaggio di prodotti e nell’organizzazione di eventi promozionali esclusivamente prodotti aziendali integrati da prodotti di origine e/o certificati toscani nel rispetto della filiera corta, sono indicati nel dettaglio quali sono questi prodotti;


5. al fine di tener conto delle nuove finalità della legge e in particolare della finalità relativa allo sviluppo del turismo giovanile si è provveduto a definire specifici requisiti per camere destinate ad ospitare giovani fino a venticinque anni di età e loro eventuali accompagnatori, anche sotto forma di turismo-lavoro giovanile. Inoltre, relativamente ai requisiti per l’ospitalità in spazi aperti sono introdotti specifici requisiti per i camper, in considerazione della rilevanza che ha assunto il turismo ” en plein air “;


6. al fine di adeguare le disposizioni relative ai requisiti igienico sanitari per la preparazione e la somministrazione di pasti alimenti e bevande e per l’attività di macellazione di animali allevati in azienda ai vigenti regolamenti comunitari applicati in Regione Toscana con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) sono state apportate le necessarie modifiche regolamentari. In particolare, sono stati abrogati gli articoli che stabiliscono specifici requisiti igienico sanitari dei locali da utilizzare per la preparazione e la somministrazione dei pasti in quanto i requisiti da rispettare sono ora indicati nelle norme comunitarie. Riguardo ai requisiti dei locali per la macellazione di animali allevati in azienda e destinati alla somministrazione pasti, questi sono stati modificati sempre alla luce della suddetta normativa comunitaria;


7. di accogliere parzialmente le osservazioni inserite nel parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;



si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.