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Regolamento 25 marzo 2010, n. 35/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 31 marzo 2010

Art. 26
1. Prima del comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:
01. Ai sensi dell’articolo 13 della legge l’attività di ospitalità in spazi aperti può essere svolta in aziende con una superficie minima corrispondente alle ore lavoro necessarie per l'iscrizione nell’anagrafe regionale con la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/2007.
”.
2. L’alinea del comma 2 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituita dalla seguente:
2. Per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti, di cui all’articolo 20 della legge, devono essere previsti un servizio wc ogni sei persone, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda, nonché un servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere conto delle frazioni. Devono, inoltre essere rispettati i seguenti requisiti:
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:
2 bis. Nel calcolo del numero dei posti massimi realizzabili per l’agricampeggio deve essere rispettato il valore di sei ospiti ogni ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a 5000 metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre 5000 metri quadrati per eccesso.
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:
2 ter. Per veicoli ricreazionali di cui all’articolo 13, comma 1 della legge si intendono i caravan e gli autocaravan.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.