Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 28 quinquies
- (123) Prestazione organizzativa, programmi di direzione e piani di lavoro (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009 ) (39)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale approva la programmazione annuale con proiezione triennale della prestazione organizzativa, (124) in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione strategica e finanziaria regionale. Con lo stesso atto la Giunta aggiorna, su parere vincolante dell'OIV, il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione (40).
2. Nella programmazione (124) della prestazione organizzativa sono definiti, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, (41)gli obiettivi, gli indicatori e i valori di riferimento su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali del direttore generale, dell’avvocato generale e dei direttori. (13)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.