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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

SEZIONE II
Incarichi conferiti direttamente dalla Regione o su designazione della stessa
Art. 35
Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (articolo 34, commi 2 e 5, lettera a) (56)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 20.

, l.r. 1/2009 )
1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 34, comma 2, della l.r. 1/2009 , la struttura tecnica di supporto di cui all’articolo 6 della l.r. 5/2008 , competente all’istruttoria, acquisisce i seguenti elementi:
a) natura e durata dell’incarico;
b) tempi e modi di espletamento;
c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
2. Gli atti di incarico attestano, previa acquisizione della comunicazione di cui al comma 3, la conciliabilità dell'incarico con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludono il contrasto tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Giunta regionale.
3. L’accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione è effettuato dal direttore della direzione di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui all’articolo 6 della l.r. 5/2008 . (57)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 20.

3 bis. Nel caso delle nomine commissariali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”), l'accertamento di cui al comma 3 è comunicato al direttore della direzione competente alla proposta di nomina del commissario. (58)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 20.

4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente dà atto di avere acquisito l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti per i dipendenti assegnati alla Giunta regionale o ad altri enti dipendenti. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente allega alla comunicazione di cui ai commi 3 e 3 bis l'attestazione, rilasciata dal dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti. (57)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 20.

5. Copia dell’atto finale di nomina è trasmessa alla struttura competente in materia di attività extraimpiego per l’aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni di cui all’articolo 42.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano, in quanto compatibili, anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale e per i dipendenti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 27 ter, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale).
Art. 36
1. Gli incarichi di docenza e tutoraggio per corsi organizzati o finanziati dalla Regione sono conferiti ai dipendenti iscritti in apposito registro, istituito presso la struttura competente in materia di attività extraimpiego, che ne cura l’aggiornamento con cadenza di norma semestrale.
2. Il direttore generale, i direttori e i responsabili di settore sono iscritti d’ufficio nel registro di cui al comma 1.
3. Per l’iscrizione al registro di cui al comma 1 è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) compimento, negli ultimi cinque anni, di docenze della durata di almeno quaranta ore di aula;
b) conseguimento, negli ultimi cinque anni, di un attestato di frequenza di un corso di formazione per formatori, organizzato dalla struttura competente in materia di formazione o riconosciuto equivalente dalla stessa, con superamento di test di valutazione finale.
4. Il dipendente che per cinque anni consecutivi non ha svolto incarichi di docenza è cancellato d'ufficio dal registro.
5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione segnala il nominativo del dipendente che rifiuta senza adeguata motivazione o non esegue con diligenza l’incarico di cui al comma 1 al dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, che provvede alla cancellazione dello stesso dal registro per un periodo massimo di tre anni.
Art. 37
Incarichi extraimpiego aventi valenza interna (articolo 34, commi 3 e 5, lettera b), l.r. 1/2009 ) (60)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 22.

1. Sono di valenza interna gli incarichi extraimpiego il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente.
2. Agli incarichi di cui al comma 1 accedono i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, inclusi il direttore generale e i direttori, e tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce, dal direttore della direzione competente in materia di personale, d’intesa con il direttore generale o il direttore della direzione interessata all’incarico e con il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente.
4. Il conferimento degli incarichi di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) motivata necessità del conferimento;
b) conciliabilità dell’attività oggetto dell’incarico con i compiti assegnati all’incaricato;
c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l’attività connessa all’incarico.
5. Possono essere retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:
a) docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione;
b) consulenza tecnica di parte, su proposta dell’Avvocatura regionale;
b bis) tecnico nominato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), su proposta del settore competente; (112)

Lettera inserita con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 20.

b ter) componente del collegio consultivo tecnico di cui all’Sito esternoarticolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 11 settembre 2020, n. 120 . (113)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 20.

6. La proposta di cui al comma 3 contiene:
a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l’incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
b) la descrizione dell’attività oggetto dell’incarico;
c) la durata dell’incarico;
d) l’indicazione dell'eventuale compenso.
7. Il dirigente che propone il conferimento dell’incarico acquisisce dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 36 e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
8. Il direttore della direzione competente in materia di personale conferisce l'incarico entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.
9. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’incarico conferito, ove retribuito, e lo comunica alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
10. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui all'articolo 21 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
11. Nel caso degli incarichi di cui all’Sito esternoarticolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 , n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), fermi restando i limiti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 1/2009 , si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, dello stesso Sito esternod.lgs. 50/2016 .
Art. 38
Compensi e rimborsi per incarichi di docenza e tutoraggio svolti al di fuori dell’orario di lavoro (articolo 34, commi 3 e 5, l.r. 1/2009 ) (61)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 23.

1. Per i corsi di formazione organizzati dalla Regione Toscana, il personale non dirigente incaricato dell’attività retribuita di docenza e tutoraggio percepisce un compenso rapportato alla complessità delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00 per ogni ora di lezione, comprensivo dell'ordinario materiale di supporto.
2. Il direttore generale, i direttori e i dirigenti svolgono gli incarichi di docenza organizzati dalla Regione Toscana a titolo gratuito.
3. Ove i corsi di formazione di cui al comma 1 siano svolti al di fuori del comune di residenza o del comune dell'ordinaria sede di lavoro, al dipendente spetta il rimborso delle spese entro i limiti e alle condizioni stabilite con apposita determinazione del dirigente del settore competente in materia di formazione.
4. Nell’ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 la realizzazione di altre prestazioni di supporto alla didattica può essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente, con un compenso non superiore a euro 520,00.
Art. 39
Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall’amministrazione (articolo 7, comma 1, lettera k) e articolo 34, comma 5, l.r. 1/2009 ) (62)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 24.

1. Non si considera utile ai fini del computo dell’orario giornaliero l'espletamento degli incarichi retribuiti di cui all'articolo 34 della l.r. 1/2009 , fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.
2. In deroga alla previsione di cui al comma 1, il direttore competente in materia di personale che conferisce l'incarico di valenza interna (114)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 21.

può, su proposta del dirigente di assegnazione del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.
2 bis. In deroga alla previsione di cui al comma 1, gli organi di direzione politica che conferiscono gli incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera possono, su richiesta del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero. (115)

Comma inserito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 21.

3. Il compenso eventualmente previsto, anche da normativa regionale, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della l.r. 1/2009 è versato all'amministrazione. (72)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2.

Art. 39 bis
1. Lo svolgimento degli incarichi di verificazione di cui all'Sito esternoarticolo 66 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), se ne è disposta la retribuzione, non si considera utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.
Art. 40
Abrogato.
Art. 41
Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (articolo 34, comma 5 (65)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 27.

, l.r. 1/2009 )
1. Gli incarichi in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali in seno a comitati o altri organismi collegiali sono quelli per i quali ricorrono le seguenti condizioni: (66)

Alinea così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 27.

a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o delle autonomie territoriali;
b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di esperto regionale esplicitamente prevista nella norma istitutiva del comitato;
c) nomina preceduta dalla designazione o segnalazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome oppure proposta per iscritto da un componente della Giunta regionale su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa.
Art. 42
Anagrafe delle prestazioni (articolo 33 l.r. 1/2009 )
1. È istituita presso la direzione generale competente in materia di personale un’anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui sono indicati:
a) gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto;
b) i compensi erogati dall’amministrazione o da soggetti terzi ai dipendenti, distinti per ogni incarico conferito o autorizzato.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato dichiara l’entità dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza dalla nomina, designazione o autorizzazione.
3. In attuazione del comma 1 le strutture regionali che erogano compensi a dipendenti regionali per incarichi conferiti dall’amministrazione sono tenute a comunicare alla struttura competente in materia di attività extraimpiego, entro la fine del mese di febbraio, gli elenchi nominativi dei dipendenti, le tipologie degli incarichi e l’entità dei compensi a questi erogati nell’anno precedente.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.