Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 26
Rapporto di lavoro a tempo parziale (articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009 ) (33)
1. L'instaurazione del rapporto di lavoro può avvenire anche a tempo parziale.
2. Con specifico atto del direttore competente in materia di personale vengono definite le articolazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale, per le quali la prestazione lavorativa è compresa tra il 33,33 e il 91,67 per cento di quella a tempo pieno, distribuite su giorni della settimana o su mesi dell'anno.
3. I dipendenti possono richiedere modifiche alla modalità di articolazione della prestazione a tempo parziale non prima di un anno dalla decorrenza dell'ultima trasformazione.
4. Le trasformazioni del rapporto di lavoro decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.