Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 14
- Dispositivi di salvamento (9)
1. In rapporto al numero massimo dei bagnanti, in adiacenza del bordo vasca sono posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.
2. Al bordo di ogni piscina devono essere disponibili:
a) 1 salvagente se la capienza della vasca è inferiore a 25 bagnanti;
b) 2 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 25 bagnanti e inferiore a 50;
c) 3 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 50 bagnanti e inferiore a 100;
d) un ulteriore salvagente qualora la capienza della vasca superi di 50 bagnanti la capienza massima di cui alla lettera c).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.