Regolamento 3 marzo 2010, n. 29/R
Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato). (1)
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 10 marzo 2010
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma 6, della Costituzione ;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Visto la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e in particolare l'articolo 11;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 7 gennaio 2010;
Visto il parere della direzione generale della Presidenza, reso ai sensi dell’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1;
Visto l'esito favorevole del tavolo di concertazione istituzionale nella seduta del 18 gennaio 2010;
Visto l'esito favorevole del tavolo di concertazione generale nella seduta del 20 gennaio 2010;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2010, n. 59;
Visto il parere della IV Commissione consiliare, espresso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta del 3 febbraio 2010;
Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso, ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto, nella seduta del 29 gennaio 2010;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 206;
Considerato quanto segue:
1. La legge regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), all’articolo 11, indica che dovranno essere disciplinati con regolamento:
a) i requisiti generali e specifici per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio
b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto;
c) gli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
d) le modalità attuative dei processi informativi.
2. I requisiti, che costituiscono gli allegati A, B e C al presente regolamento, riguardano in particolare la gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo, gli aspetti tecnico-professionali e le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori allo scopo di garantire la qualità dei servizi e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni.
3. Gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, che costituiscono gli allegati D, E e F al presente regolamento, sono finalizzati all'individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità.
4. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono gestiti dagli enti competenti per specifiche prestazioni erogate dai soggetti accreditati e inseriti negli appositi elenchi, sulla base del percorso assistenziale personalizzato e nel rispetto della disciplina dell'ISEE per consentire una migliore fruibilità delle prestazioni offerte dal sistema integrato.
Si approva il presente regolamento:
Note del Redattore:
Questo regolamento sarà abrogato, a far data dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 86/R, art. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.