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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6 della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoarticolo 118, comma 1 della Costituzione ;


Visto l’articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), ed in particolare l’articolo 14;


Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 4 giugno 2009;


Visto il parere della Direzione Generale della Presidenza;


Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1233 del 21 dicembre 2009;


Visto il parere della Commissione consiliare “Territorio e Ambiente” espresso ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana, nella seduta del 28 gennaio 2010;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 29 gennaio 2010;


Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 23 febbraio 2010.


Considerato quanto segue:


1. la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) di cui il presente regolamento costituisce attuazione - ha ridefinito le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle competenze e dell’evoluzione legislativa intercorsa successivamente all’entrata in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (l.r. 7 gennaio 1994 n. 1 ) ed è stata di recente modificata con legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 64/2009), in attuazione del trasferimento delle funzioni provinciali in materi di difesa del suolo alla Regione; (3)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



2. il presente regolamento, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento - attualmente costituita dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta) - e nel rispetto della normativa tecnica di cui all’Sito esternoarticolo 61, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), persegue i seguenti obiettivi:


a) garantire standard di sicurezza certi ed uniformi per la gestione dei manufatti attraverso la regolazione degli aspetti essenziali delle procedure autorizzative, nonché delle attività di controllo sulle dighe autorizzate e sul comportamento dei concessionari;


b) semplificare la documentazione progettuale da presentare per gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale nei corsi d’acqua principali e la ricarica di falda, prevedendo anche la possibilità, di applicare , caso per caso, deroghe alla disciplina della legge e del regolamento, per specifici impianti individuati dalla legge, tra quelli non soggetti alla disciplina del d.p.r. 1363/1959 , per i quali, sulla base di criteri definiti nel regolamento stesso, possa escludersi il rischio per l’incolumità pubblica; (4)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



c) favorire il monitoraggio degli invasi presenti nel territorio regionale, ai fini della pianificazione e gestione della risorsa idrica a livello di bacino idrografico;


3. in particolare, si sono individuate nozioni e specifiche tecniche univoche e coerenti con le definizioni adottate dalla normativa statale ed è stata prevista la suddivisione degli impianti in classi, nonché una classificazione dei rischi connessi, in funzione delle caratteristiche dell’impianto e degli stati di rischio indotto su un’area ritenuta significativa, calcolata sulla base di specifici parametri;


4. oltre ai contenuti essenziali delle domande di autorizzazione e della relativa documentazione tecnica, si è reso necessario disciplinare le modalità di comunicazione della chiusura dell’esercizio delle opere di ritenuta nonché le procedure di autorizzazione dei lavori di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza - ivi compresa la demolizione - da effettuare, in caso di cessazione definitiva degli impianti e di abbandono dell’invaso, anche in funzione della tipologia dell’impianto;


5. si è posta inoltre l’esigenza di dettare una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, alla regolarizzazione e all’autorizzazione in sanatoria degli impianti, in attuazione della disciplina prevista dalla l.r. 64/2009 che prevede elementi di semplificazione delle procedure, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento, riducendo gli oneri di allegazione per gli impianti regolarmente autorizzati e manutenuti, ovvero per gli impianti per i quali è comunque possibile attestare un basso livello di rischio, anche indotto; (5)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



6. soppresso; (6)

Punto soppresso con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



7. soppresso; (7)

Punto soppresso con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



8. si è, quindi, reso necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure ( legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa” e legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza”) nonché alle nuove norme del procedimento amministrativo introdotte dal Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.124); (8)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



9. in attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni tecniche, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 112/1998) è sorta, inoltre, l’esigenza di inserire una disciplina transitoria che preveda, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale:


a) per gli impianti esclusi dall’applicazione del d.p.r. 1363/1959, una disposizione sui contenuti del progetto di gestione degli invasi di cui all’art. 114 del D. Lgs. 152/2006, indicando i termini per la presentazione del progetto stesso;


b) per i nuovi impianti soggetti al d.p.r. 1363/1959, ivi compresi gli invasi ricadenti nelle classi D ed E, una disposizione transitoria per la presentazione del progetto di gestione e per il coordinamento regionale delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico; (9)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



10. si è ritenuto opportuno, inoltre, introdurre una norma transitoria per i procedimenti in corso al fine di permettere anche a tali procedimenti di applicare la disciplina del presente regolamento facendo salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, ove compatibili. (10)

Punto inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



si approva il presente regolamento:


CAPO I
- Oggetto e definizioni
Art. 1
1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), il presente regolamento disciplina il procedimento di approvazione dei progetti ed il controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle opere di cui all’articolo 1 della medesima legge.
2. Sono fatte salve le norme tecniche statali in materia di progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento.
Art. 2
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
a) Altezza dello sbarramento: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota del punto più depresso dei paramenti;
b) quota di massimo invaso: quota massima a cui può giungere il livello dell’acqua dell’invaso nel caso in cui si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione del moto ondoso;
c) quota di massima regolazione: quota del livello dell’acqua alla quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro;
d) altezza di massima ritenuta: dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell’alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte; differenza tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del parametro di monte; (11)

Periodo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 2.

e) franco: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota di massimo invaso;
f) volume totale di invaso: capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione;volume del serbatoio compreso tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del paramento di monte; (12)

Periodo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 2.

g) volume di invaso: volume del serbatoi compreso tra la quota di massima regolazione e la quota del punto più depresso del paramento di monte; (13)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 2.

g bis) rischio indotto : rischio prodotto sulle aree a valle dello sbarramento per effetto della costruzione dell’impianto. (14)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 2.

CAPO II
- Classificazione degli impianti e valutazione del rischio
Art. 3
- Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) l.r. 64/2009 )
1. Le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009 sono suddivise nelle seguenti classi in base all’altezza dell’opera di ritenuta ed al volume d’invaso:
a) Classe A: impianti di altezza superiore a due metri e inferiore o uguale a 5 metri o volume d’invaso superiore a 5.000 metri cubi e inferiore o uguale a 30.000 metri cubi;
b) Classe B: impianti di altezza superiore a 5 metri e inferiore o uguale a 7 metri o volume d’invaso superiore a 30.000 metri cubi e inferiore o uguale a 70.000 metri cubi;
c) Classe C: impianti di altezza superiore a 7 metri e inferiore o uguale a 10 metri o volume d’invaso superiore a 70.000 metri cubi e inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;
d) Classe D: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d’invaso superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 300.000 metri cubi;
e) Classe E: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d’invaso superiore a 300.000 metri cubi e inferiore o uguale a 1.000.000 metri cubi.
2. Qualora l’impianto abbia dimensioni identificative di due diverse classi, esso è assegnato alla classe di livello superiore.
Art. 4
- Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009 )
1. Il rischio indotto, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera g), è valutato considerando il grado ed il tipo di antropizzazione e le caratteristiche strutturali e manutentive degli sbarramenti. In base a tali valutazioni sono individuati gli stati di rischio indotto descritti ai commi 2 e 3.
2. Per i nuovi sbarramenti, non ancora realizzati, soggetti ad autorizzazione alla costruzione ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 64/2009 , sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:
a) basso, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l’aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile;
b) moderato, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;
c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, si ritengono coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;
2) condizione geologica dell’area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo.
3. Per gli sbarramenti già esistenti sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:
a) basso, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l’aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile;
2) mancata manutenzione degli organi di scarico;
b) moderato, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;
2) presenza di scarichi di fondo che attraversano lo sbarramento;
3) errato dimensionamento o posizionamento degli organi di scarico;
4) situazione geologica non sufficientemente conosciuta a monte del rilevato, per la quale tuttavia si possano escludere situazioni di instabilità dei versanti o dello sbarramento;
5) mancata manutenzione dello sbarramento, prevalentemente per quelli in materiale sciolto;
c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, vi è la probabilità di coinvolgimento di agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;
2) presenza di infiltrazioni nel corpo diga, provenienti dalle spalle o dalle fondazioni;
3) condizione geologica dell’area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo;
4) assenza di organi di scarico;
5) insufficiente dimensionamento degli organi di scarico dello sbarramento a fronte di elevate portate di piena.
Art. 5
- Scelta dell’area per valutazioni di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009 )
1. L’area significativa indagata a valle per le valutazioni di rischio di cui all’articolo 4 in direzioni idraulicamente non trascurabili è valutata per una distanza L pari a:
L = V/(2*104 )
con valore minimo di L da assumere pari ad 1 chilometro, dove L viene calcolato in chilometri e V, espresso in metri cubi, è il volume d’invaso.
2. Sono fatte salve particolari situazioni per le quali la struttura regionale competente (15)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 3.

, in sede di istruttoria, valuta la necessità di individuare estensioni dell’area da indagare diverse rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 1.
2 bis. Per la definizione dell’area a cui estendere la valutazione del rischio possono essere utilizzati codici di calcolo che consentano di simulare numericamente la propagazione dell’onda di piena a valle a seguito del collasso totale o parziale dello sbarramento con formazione di una breccia di deflusso, in funzione del materiale e della tecnica di costruzione dello stesso. In alternativa può essere utilizzato un metodo speditivo che permette di individuare, con sufficiente margine di sicurezza, la porzione di valle, interessata dall’onda conseguente il potenziale collasso dello sbarramento, con le modalità riportate nell’allegato A1. (16)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 3.

Art. 6
- Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) l.r. 64/2009 )
1. Sulla base dello stato di rischio determinato ai sensi dell’articolo 4, e della classe dell’invaso assegnata secondo i criteri di cui all’articolo 3, la struttura regionale competente (17)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 4.

attribuisce ad ogni invaso una specifica classe di rischio tra quelle individuate nell’allegato A al presente regolamento.
2. La struttura regionale competente (18)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 4.

provvede all’attribuzione della classe di rischio di cui al comma 1 al momento del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione o alla modifica dell’impianto, quando l’intervento di modifica determina l’assegnazione ad una diversa classe di rischio, nonché al momento del ricevimento della denuncia di esistenza di cui all’articolo 16, o del rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione e di sanatoria di cui agli articoli 17 e 18.
3. La struttura regionale competente (19)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 4.

può, in qualunque momento, attribuire all’impianto una classe di rischio diversa rispetto a quella già assegnata ai sensi del comma 2, quando il mutamento dello stato di rischio, della classe d’invaso, o di entrambe le condizioni, determinano la necessità di una riclassificazione del rischio.
CAPO III
- Norme generali per la progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza
Art. 7
1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di nuove opere è presentata alla struttura regionale territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009.
2. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto preliminare dell’opera, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. Nell’ambito del progetto preliminare, oltre ai contenuti previsti all’articolo 9, sono indicati i seguenti elementi:
a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza dello sbarramento;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato e della località abitata più vicina;
c) uso cui l’impianto è destinato;
d) proposta della classe di rischio da attribuire all’impianto, ai sensi dell’articolo 6;
e) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
f) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;
g) eventuale funzione strategica antincendio dell’invaso, opportunamente certificata dall’autorità competente.
3. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell’opera. In tali casi la struttura regionale competente, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell’impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l’opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all’articolo 9, comma 5.
4. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all’articolo 3, alla domanda di autorizzazione è allegato anche il progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), elaborato nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 114, comma 4 del d.lgs. 152/2006.
5. Nelle more del procedimento autorizzatorio, ogni variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata alla struttura regionale competente.
6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti di autorizzare, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
Art. 7 bis
- Criteri per l'applicazione di deroghe alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 5 ter della l.r. 64/2009 .(21)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 6.

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti all'articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, deroghe alle disposizioni della medesima l.r 64/2009 e del presente regolamento per i nuovi impianti e per le modifiche da autorizzare, rientranti nelle ipotesi di cui articolo 1 comma, 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso in funzione dei criteri indicati nell'allegato A1 e  in considerazione:
a) delle caratteristiche dell’impianto e in particolare:
1) la realizzazione in cemento armato;
2) la realizzazione con altro materiale, in tal caso gli organi di scarico dovranno trovarsi al di fuori del corpo diga;
b) dell’assetto idrogeologico del territorio e in particolare:
1) nel caso in cui lo sbarramento insista su un corso d’acqua con alveo inciso, dovrà contenere una portata associata ad un tempo di ritorno di duecento anni, anche senza franco idraulico;
2) nel caso in cui lo sbarramento insista su un corso d’acqua con opere idrauliche, dovrà contenere una portata associata ad un tempo di ritorno di duecento anni, con franco idraulico.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per gli impianti disciplinati dal Capo IV.
Art. 8
- Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009 )
1. La domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti è presentata alla struttura regionale territorialmente competente (22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009 e dell’articolo 14, comma 1, lettera f, della l.r. 91/1998 .
2. Tra gli interventi di modifica oggetto di autorizzazione, sono compresi quelli effettuati per l’adeguamento funzionale degli impianti esistenti nonché quelli effettuati per l’adeguamento strutturale dei medesimi che esulano dalle operazioni di manutenzione previste nel foglio di condizioni di cui all’articolo 11, comma 4.
3. Nella domanda sono indicati i seguenti elementi:
a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza dello sbarramento;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
5) della proposta della nuova classe di rischio di cui all’articolo 6, qualora l’intervento determini l’attribuzione di una classe di rischio diversa da quella già assegnata, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell’Allegato A1 punti 3) e 4); (23)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
c) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
d) uso dell’impianto al momento della domanda ed a seguito dell’intervento di modifica;
e) estremi degli atti autorizzativi relativi all’impianto esistente;
f) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;
g) descrizione delle modifiche che si intendono apportare all’impianto esistente con indicazione dell'eventuale nuovo contesto geologico (24)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

nel caso di interventi di modifica funzionale, delle nuove dimensioni dell’opera di ritenuta.
3 bis. In caso di opere regolarmente autorizzate, qualora I dati di cui al comma 3 non sono variati, si può fare riferimento ai dati già in possesso della pubblica amministrazione così come ricavabili dagli atti autorizzativi, rilasciati al richiedente, di cui vengono forniti gli estremi. (25)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

4. Alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegato il progetto preliminare dell’impianto modificato, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 7, comma 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell’opera. In tali casi la struttura regionale competente, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell’impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l’opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all’articolo 9, comma 5. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

6. Qualora la modifica determini l’attribuzione all’impianto della classe D o E ai sensi dell’articolo 3, alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegato il progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 7, comma 4. (27)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

7. Nelle more del procedimento di autorizzazione alla modifica, ogni variazione dei dati di cui al comma 3 è comunicata alla struttura regionale competente. (28)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

7 bis. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per le modifiche degli impianti da autorizzare ai sensi del presente articolo, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso. (29)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

Art. 9
- Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) (30)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

1. Il progetto preliminare è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
2. Il progetto preliminare ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta.
3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare.
4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta - dighe e traverse), riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione preliminare ed in particolare indicano: (31)

Alinea così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

a) l’uso a cui è destinato l’impianto;
b) la valutazione della classe di rischio ai sensi dell’articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4); (32)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

c) gli elementi macroscopici di rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorio o indotti per effetto della costruzione dell’impianto, necessari a valutare l’ammissibilità dell’opera;
d) per le opere per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi D ed E di cui all’articolo 3, la reale possibilità di reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l’indicazione delle eventuali relative cave di prestito; (33)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

e) i bacini idrografici sottesi all’opera di ritenuta ed il reticolo idraulico afferente l’invaso;
f) i calcoli idrologici giustificativi dei valori assunti per le portate di progetto e verifica dell’impianto, con riferimento ad un tempo di ritorno pari a 200 anni per gli invasi esistenti, pari a 500 anni in caso di sbarramenti di altezza inferiore o uguale a 10 metri ed a 1000 anni in caso di sbarramenti di altezza superiore 10 metri;
g) la valutazione dell’entità del probabile trasporto solido ai fini della determinazione del rischio di interrimento, per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe.
5. La struttura regionale competente approva il progetto preliminare e, ove necessario in relazione alla tipologia di opere od impianto, acquisisce, in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo, i pareri e gli atti di assenso di altre amministrazioni pubbliche interessate, fra i quali, in particolare:
a) nulla osta dell’autorità militare competente per territorio in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta).
b) verifica da parte dell’Amministrazione comunale della compatibilità del nuovo invaso rispetto agli insediamenti esistenti. (34)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

6. La struttura regionale competente (35)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

comunica al soggetto richiedente il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, che può eventualmente contenere prescrizioni per l’elaborazione del progetto definitivo.
7. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto preliminare si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. (36)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

Art. 10
- Progetto definitivo (articolo 3 comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009 )
1. Il progetto definitivo è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
2. Il progetto definitivo ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta.
3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare.
4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione definitiva ed in particolare indicano:
a) le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare;
b) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare;
c) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l’impatto ambientale dell’opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;
d) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell’invaso;
e) le prove, le indagini ed i rilevamenti eseguiti che descrivono in particolare:
1) la geomorfologia e la litologia dell’area in esame, mediante analisi estese fino a profondità idonee all’opera in progetto;
2) lo studio geostrutturale, con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio ed alla stabilità dei pendii circostanti nelle condizioni di serbatoio con livello al massimo invaso, in caso di evento sismico, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
3) gli effetti sull’idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;
f) le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;
g) le verifiche di filtrazione e sifonamento; le verifiche di stabilità dell’opera di ritenuta e del complesso diga-terreno di fondazione, effettuate almeno con riferimento a ciascuna delle seguenti condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso, in caso di evento sismico nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
h) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per le portate di progetto ed il conseguente dimensionamento delle opere complementari;
i) la valutazione del trasporto solido con riferimento allo sviluppo dell’interrimento dell’impianto e alla stima della variazione della dinamica d’alveo a monte e valle dello stesso per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe;
j) il calcolo strutturale dello sbarramento, delle opere e delle infrastrutture accessorie, tenendo conto del grado di sismicità della zona ove è ubicato l’impianto;
k) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e, nel caso di invasi ricadenti nella classe D ed E di cui all’articolo 3, dovute a ipotetico collasso dello sbarramento. (37)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 possono essere omesse le indicazioni previste al comma 4 lettere d, i, k). Per gli impianti ricadenti nella classe A qualora costituiti da rilevato in terra, le verifiche indicate al comma 4, lettera h) non sono necessarie nel caso in cui i paramenti di monte abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:3 e quelli di valle abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:2,5. (38)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

6. I disegni tecnici rappresentano l’intero impianto nella sua configurazione definitiva, e comunque comprendono:
a) la planimetria generale dell’intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l’opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie e le isoipse equidistanti 5 metri, ottenute da rilievo topografico diretto;
b) la planimetria e le sezioni trasversali e longitudinali dell’opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche delle opere, con indicazione delle isoipse equidistanti 2 metri;
c) la planimetria, le sezioni e gli eventuali prospetti delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche delle opere;
d) il profilo dell’invaso lungo l’asse longitudinale in scala 1:500;
e) il diagramma riunito dei volumi invasati e delle superfici in rapporto alle quote dell’invaso;
f) il diagramma dei tempi di svuotamento dell’invaso per mezzo del solo scarico di fondo;
g) i particolari costruttivi in scala adeguata di tutte le opere che richiedono una dettagliata rappresentazione delle caratteristiche e della tecnica costruttiva, quali organi di scarico e relativi meccanismi di manovra, opera di presa e di derivazione e relativi meccanismi di manovra e manufatti di alloggio, drenaggi, opere di protezione delle sponde e delle scarpate del bacino di accumulo, sistemi di sicurezza e di allerta, opere accessorie connesse allo sbarramento;
h) l’adeguata rappresentazione grafica delle opere accessorie e di rifinitura.
7. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 possono essere omesse le rappresentazioni grafiche indicate nel comma 6, lettere e), f ), h).
8. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3, oppure per quelli che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nelle classi di rischio 1 e 2 di cui all’allegato A al presente regolamento, la struttura regionale competente (39)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

può concordare con il richiedente il livello di approfondimento delle indagini da effettuare in relazione all’importanza dell’opera.
9. La struttura regionale competente (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

, previa sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente dei fogli di condizioni di cui all’articolo 11, approva il progetto e autorizza la costruzione o la modifica dell’impianto provvedendo altresì alla classificazione del medesimo e del relativo rischio ai sensi degli articoli 3 e 6.
10. La struttura regionale competente trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 9 al richiedente. (41)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

11. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto definitivo e della contestuale autorizzazione alla costruzione o modifica dell’impianto si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Eventuali pareri, atti di assenso di altre amministrazioni, necessari alla realizzazione delle opere o all'esercizio dell'impianto, sono rilasciati in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. (42)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

Art. 11
- Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14 comma 2 lettera c) l.r. 64/2009 )
1. I fogli di condizioni di cui all’articolo 4, comma 1 della l.r. 64/2009 disciplinano le fasi della costruzione dell’impianto nonché l’esercizio e la manutenzione dello stesso.
2. I fogli di condizioni sono predisposti e approvati dalla struttura regionale competente (43)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 10.

nel rispetto dei contenuti minimi previsti ai commi 3 e 4 nonché sulla base degli schemi di riferimento di cui agli allegati B e C al presente regolamento e sono sottoscritti per accettazione dal richiedente.
3. Il foglio di condizioni per la costruzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) caratteristiche tecniche e geometriche dell’opera di ritenuta e dell’impianto;
b) modalità di costruzione dell’opera di ritenuta;
c) caratteristiche dei materiali impiegati e relative prove di controllo;
d) lavori riguardanti la zona di fondazione e di imposta;
e) tipologia e localizzazione delle opere complementari dell’opera di ritenuta;
f) tipologia e localizzazione delle eventuali opere accessorie dell’opera di ritenuta;
g) franco minimo;
h) caratteristiche ed eventuali modalità di realizzazione della strada d’accesso all’impianto;
i) verifiche da effettuarsi in corso d’opera;
j) durata dei lavori;
k) modalità di collaudo;
l) relazione tecnica contenente i criteri generali per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi in caso di eventuale cessazione definitiva delle opere o di abbandono dell’invaso, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 19.
4. Il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) caratteristiche dell’opera di ritenuta e dell’impianto, conformemente alle eventuali variazioni in corso d’opera;
b) lavori di manutenzione dell’opera di ritenuta;
c) manutenzione delle opere complementari ed accessorie;
d) controlli in fase di esercizio;
e) modalità di vigilanza e di allerta;
f) frequenza delle verifiche di funzionalità dell’impianto, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 14;
g) norme di regolamentazione d’uso della risorsa idrica in caso di emergenza;
h) numero, tipo e localizzazione delle eventuali apparecchiature di controllo;
i) specie e frequenze delle misure;
j) luoghi da assoggettare ad osservazione diretta con la relativa frequenza;
k) modalità di comunicazione di chiusura temporanea o definitiva dell’esercizio delle opere di ritenuta e relativi adempimenti, nonché, in caso di cessazione definitiva delle opere e di abbandono dell’invaso, eventuali prescrizioni finalizzate al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dell’impianto e alla tutela della pubblica incolumità nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 19 e in conformità con i criteri contenuti nella relazione tecnica di cui al comma 3, lettera l).
5. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all’articolo 3, il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, oltre a quanto indicato al comma 4, riporta:
a) il progetto di gestione dell’invaso di cui all’Sito esternoarticolo 114 del d.lgs. 152/2006 ;
b) l’ubicazione della residenza dell’addetto alla vigilanza, e l’indicazione del numero di reperibilità dello stesso, da contattare in modo tale che sia garantito un rapido tempo di intervento; (44)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 10.

c) le norme relative all’installazione di cartelli monitori, di dispositivi di segnalazione acustica e della strumentazione idrometrica;
d) le modalità di attuazione del sistema di allertamento, in coerenza con le specifiche definite a tal fine nell’ambito dei piani (45)

Parola soppressa con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 10.

di protezione civile.
6. Le modifiche al foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 7, comma 4 della l.r. 64/2009 , sono unilateralmente apportate dalla struttura regionale competente (46)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 10.

con specifico provvedimento da comunicare al titolare dell’autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo esercisce l’impianto.
Art. 12
-Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009 )
1. La struttura regionale competente (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 11.

ha facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e di eseguire le indagini e i controlli che ritenga necessari in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell’impianto. A tal fine il soggetto autorizzato è tenuto a fornire i mezzi e le prestazioni professionali che la struttura regionale competente (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 11.

ritenga necessarie, garantendo il libero accesso al cantiere.
2. La struttura regionale competente (48)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 11.

può, in qualunque momento, prescrivere i lavori che si rendessero necessari per la perfetta funzionalità dell’impianto e la salvaguardia della pubblica incolumità.
Art. 13
1. Il collaudo in corso d’opera è effettuato, per le opere pubbliche, nei casi di cui all’articolo 215 del d.p.r. n. 207 del 5/10/2010. Nel caso di opere private, la struttura regionale competente stabilisce, al momento del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, quali di esse assoggettare a collaudo in corso d’opera. (49)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 12.

4. Nel corso delle operazioni di collaudo, il collaudatore o la commissione di collaudo devono verificare e certificare in particolare:
a) che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte conformemente al progetto definitivo approvato e al foglio di condizioni per la costruzione;
b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;
d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.
5. Al termine del collaudo finale, il titolare dell’autorizzazione trasmette copia del certificato di collaudo alla struttura regionale competente (53)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 12.

, entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.
6. Gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 non sono soggetti alle operazioni di collaudo. Per questi, il direttore dei lavori rilascia un certificato di regolare esecuzione, che è trasmesso alla struttura regionale competente (54)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 12.

a cura del titolare dell’autorizzazione entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.
Art. 14
- Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) l.r.64/2009 )
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della l.r. 64/2009 , il titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l’esercizio dell’impianto è tenuto a presentare alla struttura regionale competente (55)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 13.

rapporti scritti attestanti la funzionalità dell’impianto ed il perfetto stato di manutenzione ed efficienza di tutte le opere ad esso relative. Tali rapporti sono redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della l.r. 64/2009 .
2. La frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1 è indicata nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, con decorrenza a partire dal 31 dicembre successivo alla data del rilascio del certificato di collaudo di cui all’articolo 13, comma 5, oppure del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 13, comma 6. Essa non può comunque essere superiore (56)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 13.

a:
a) cinque anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 1 di cui all’allegato A al presente regolamento;
b) tre anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 2 e 3 (57)

Parole inserite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 13.

di cui all’allegato A al presente regolamento;
c) un anno per i primi due anni di esercizio e due anni per i successivi, per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento; (58)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 13.

3. La struttura regionale competente (60)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 13.

, in relazione alla situazione di rischio determinata dalle caratteristiche dell’impianto, può stabilire, nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, una maggiore frequenza dei rapporti tecnici, rispetto a quanto previsto al comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la struttura regionale competente (61)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 13.

può, in qualunque momento, stabilire una diversa frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1, modificando a tal fine il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione.
Art. 15
- Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) l.r. 64/2009 )
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della l.r. 64/2009 , la struttura regionale competente effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, e nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento. (62)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 14.

2. Oltre ai casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente (63)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 14.

effettua periodiche visite di controllo:
a) a seguito di segnalazioni di altri enti o organi preposti alla salvaguardia della pubblica incolumità;
b) quando, nei rapporti tecnici di cui all’articolo 14, sono state evidenziate carenze nella sicurezza dell’impianto; in questo caso i controlli possono essere sospesi dopo due anni dalla cessazione delle manifestazioni di potenziale rischio;
CAPO IV
- Norme generali per la disciplina degli impianti in atto
Art. 16
1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2017, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)” il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, inoltra alla struttura regionale competente apposita denuncia di esistenza di tale impianto.
2. Ai fini di cui al comma 1, nella denuncia di esistenza l’interessato, mediante apposita scheda redatta sulla base del modulo 9, allegato al presente regolamento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
a) anno in cui l’impianto è stato realizzato;
b) caratteristiche tecniche dell’impianto, esistente o in corso di realizzazione, con indicazione:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza;
3) del volume totale dell’invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
5) stato di manutenzione
6) eventuale uso strategico antincendio appositamente certificato dall’autorità competente;
c) localizzazione georeferenziata dell’impianto, attestata da cartografia e altra idonea ed aggiornata documentazione fotografica, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
d) uso dell’impianto ed estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata.
3. In caso di opere regolarmente autorizzate, l’interessato dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso :
1) del progetto regolarmente approvato e recante gli estremi dell’atto autorizzativo alla costruzione dell’impianto da cui risultino , oltre ai dati di cui alle lettere a) b) c) d), la rispondenza delle caratteristiche geometriche dell'opera di ritenuta e dell'invaso al progetto autorizzato, il rispetto delle dimensioni degli organi di scarico e delle altre opere connesse; il buono stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, la stabilità dei versanti, nonché della strada di accesso all’impianto;
2) del certificato di collaudo, ove previsto dalla normativa al momento della realizzazione delle opere;
3) dei fogli di condizioni per la costruzione per l'esercizio e la manutenzione dell'invaso, ove rilasciati, o altra idonea documentazione.
4. Nel rispetto della legislazione di settore, i dati tecnici dichiarati ai sensi del comma 2, ove non risultanti da idonea documentazione tecnica in possesso del denunziante, da esibire a richiesta dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 14 comma 2 lettera g) della l.r. 64/2009, sono asseverati mediante apposita dichiarazione, sottoscritta da professionista abilitato secondo l'ordinamento professionale di appartenenza.
5. Agli impianti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.
Art. 16 bis
1. Per la tipologia di impianti che ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2 della l.r. 64/2009, risultano, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, regolarmente autorizzati, collaudati,se previsto dalla normativa vigente all'epoca della realizzazione delle opere, e in uno stato di manutenzione soddisfacente, la struttura regionale competente dichiara, la regolarità dell’impianto e provvede alla classificazione del rischio rilasciando il nulla osta alla prosecuzione ed esercizio, previa approvazione del foglio di condizioni per la manutenzione ed esercizio dell’impianto debitamente sottoscritto da parte del proprietario o gestore dello stesso.
2. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti di cui al comma 1, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
3. Per la tipologia di impianti per i quali, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 3, lettera a) della l.r. 64/2009, può essere attestato, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, un basso livello di rischio corrispondente alla classe di rischio 1, secondo l’Allegato A1, la struttura regionale competente richiede al denunciante, la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a novanta giorni, di un'istanza di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, corredate, rispettivamente, dalla documentazione di cui all'articolo 17, comma 1 o di cui all'articolo 18, comma 1. Nelle more dell'avvio e della definizione del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione e in sanatoria dell’impianto, la struttura regionale competente ne autorizza provvisoriamente la prosecuzione all’esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.
4. In relazione alla la tipologia di impianti per i quali , ai sensi dell’art. 11 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009, non può essere attestato, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, un basso livello di rischio, la struttura regionale competente richiede al denunciante, la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a novanta giorni, di un'istanza di regolarizzazione o autorizzazione in sanatoria corredata rispettivamente dalla documentazione di cui all'articolo 17, comma 2 e all’articolo 18, comma 2.
5. Il procedimento di valutazione delle denunce di esistenza si conclude con provvedimento espresso, entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia medesima. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia di opere od impianto, sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo.
Art. 17
1. Per gli impianti da regolarizzare di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera a) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) relazione tecnica, contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3 e 4 ;
b) il progetto definitivo delle eventuali interventi di adeguamento delle opere, con elaborati redatti in scala opportuna contenente:
1) l’individuazione e la descrizione delle eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato;
2) il rilievo dello stato di fatto dell’impianto, rappresentato in scala adeguata ;
3) calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
4) aggiornata documentazione fotografica;
2. Per gli impianti da regolarizzare di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 4, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) dichiarazione giurata attestante il livello di rischio e contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all’impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4), con l’indicazione dello stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonché della strada di accesso, delle condizioni di stabilità dei versanti ;
b) progetto definitivo delle eventuali opere da adeguare, corredato di:
1) elaborati redatti in scala opportuna e calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
2) relazione tecnica generale, nella quale siano individuate e descritte le eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato;
3) rilievo dello stato di fatto dell’impianto, rappresentato in scala adeguata;
4) aggiornata documentazione fotografica;
3. Per gli impianti di cui al comma 2, nelle more del procedimento di regolarizzazione, l'interessato che intenda proseguire l’esercizio dell’impianto, è tenuto ai sensi dell’articolo 11quater, comma 5 della l.r, 64/2009 ad allegare alla domanda una perizia giurata redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza delle stesse.
4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi prescritti, dichiara la regolarizzazione dell’impianto, contestualmente all’approvazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La struttura regionale competente provvede altresì alla classificazione dell’impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6. Copia del provvedimento di regolarizzazione è trasmesso al richiedente dalla struttura regionale competente.
5. In caso mancato rispetto degli obblighi, condizioni, prescrizioni di cui al presente articolo, la struttura competente, nel more dell'adozione del provvedimento conclusivo, dispone tempestivamente:
a) la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di cui al comma 1, rilasciata ai sensi dell'articolo 16 bis comma 3;
b) la chiusura degli impianti di cui al comma 2.
6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009, la la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti da regolarizzare, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
7. Il procedimento di regolarizzazione di cui al presente articolo si conclude con provvedimento espresso entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia delle opere e dell'impianto sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. Il termine è sospeso fino alla comunicazione di ultimazione degli interventi prescritti.
8. Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 5, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, secondo quanto disposto dall’articolo 19.
Art. 18
1. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria all’art. 11 bis comma 3 lettera a) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) relazione contenente la proposta della classe di rischio da attribuire al medesimo ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4);
b) il progetto definitivo di cui all’articolo 10 corredato da aggiornata documentazione fotografica dell’impianto.
2. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 4, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) dichiarazione giurata attestante il livello di rischio e contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all’impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4) con l’indicazione dello stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonché della strada di accesso, le condizioni di stabilità dei versanti ;
b) progetto definitivo di cui all’articolo 10 corredato da aggiornata documentazione fotografica dell’impianto.
3. Per gli impianti di cui al comma 2, nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, l’interessato che intenda proseguire l’esercizio dell’impianto, è tenuto ai sensi dell’articolo 11quater, comma 5 della l.r, 64/2009 ad allegare all’istanza di autorizzazione in sanatoria una perizia giurata redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza delle stesse.
4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi prescritti, autorizza in sanatoria l’impianto, contestualmente all’approvazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La struttura regionale competente provvede altresì alla classificazione dell’impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6
5. In caso di mancato rispetto degli obblighi, condizioni, prescrizioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente, nelle more dell'adozione del provvedimento conclusivo, dispone tempestivamente:
a) la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di cui al comma 1,rilasciata ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3;
b) la chiusura degli impianti di cui al comma 2.
6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma, 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009 , la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti da autorizzare in sanatoria c rientranti elle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
7. Il procedimento di autorizzazione in sanatoria di cui al presente articolo si conclude con provvedimento espresso entro il termine massimo di centottanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia delle opere e dell'impianto, sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. Il termine è sospeso fino alla comunicazione di ultimazione degli interventi prescritti .
8. Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione in sanatoria, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 5, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, secondo quanto disposto dall’articolo 19.
Art. 18 bis
- Esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della l.r. 64/2009 e del presente Capo (articolo 11 quater comma 7, articolo 11 quinqiues comma 2, articolo 13, comma 12 della l.r. 64/2009 )(69)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 19.

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 13, comma 1 e 2, della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente che accerti l’esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della medesima l.r. 64/2009 e del presente Capo, prescrive d’ufficio, al soggetto che a qualunque titolo ha la gestione dell’impianto oppure al proprietario del fondo su cui esso sorge, gli adempimenti e le opere necessarie ad assicurarne la funzionalità e la regolare manutenzione. In caso di impianto realizzato in difformità al progetto originario, o privo dell’autorizzazione prescritta, ne dispone la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione, se necessaria per motivi di pubblico interesse, nonché il ripristino dei luoghi secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 9.
2. In caso di pericolo per la pubblica incolumità, la struttura regionale competente può ordinare l’immediata realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale dispone l’esecuzione d’ufficio con spese a carico dell’interessato.
Art. 19
- Chiusura dell’esercizio dell’impianto. Cessazione ed abbandono dell’invaso. Demolizioni. (articolo 8 , articolo 9 , articolo 10 , articolo 11 quater commi 6 e 7 e articolo 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009 )(70)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta, oppure il proprietario del fondo sul quale esse sorgono, è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente (71)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

la temporanea o definitiva chiusura dell’esercizio dell’invaso con le modalità e i tempi previsti nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11. La struttura regionale competente (72)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

può, in ogni momento prescrivere, a cura e spese dell’interessato, ulteriori adempimenti necessari alla messa in sicurezza dell’impianto.
2. Il soggetto di cui al comma 1, se intende procedere, per qualunque causa, alla cessazione definitiva dell’utilizzo delle opere di ritenuta e all’abbandono dell’invaso, entro sei mesi dalla chiusura dell’impianto presenta alla struttura regionale competente (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

apposita richiesta di autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o almeno di messa in sicurezza dell’impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2 contiene almeno i seguenti dati:
a) caratteristiche tecniche dell’impianto esistente, con indicazione:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
c) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
d) uso attuale dell’impianto ed estremi della concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista.
3 bis. In caso di opere regolarmente autorizzate, qualora i dati di cui al comma 3 non siano variati, si può fare riferimento ai dati già in possesso della pubblica amministrazione così come ricavabili dagli atti autorizzativi, rilasciati al richiedente, di cui vengano forniti gli estremi. (74)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

4. Alla domanda di cui ai commi 2 e 3 è allegata una relazione tecnica, redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, che propone gli interventi di ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione, ivi compresa la demolizione o almeno la messa in sicurezza dell’impianto mediante soluzioni che prevedono, per le opere rimanenti, l’impossibilità di creare invasi o trattenute di alcun genere.
5. Per gli impianti ai quali, ai sensi dell’articolo 6, sono state assegnate le classi di rischio 3 o 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, alla domanda di cui al comma 2 è allegato un progetto, redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente:
a) piano delle attività di demolizione, in cui sono indicate modalità e tempi degli interventi ed in cui è attestata, sotto la responsabilità del professionista, l’assenza di pericolo per la pubblica incolumità in tutte le fasi dei lavori;
b) progetto di ripristino dell’area in cui è ubicato l’impianto;
c) indicazione delle modalità di smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione.
6. La struttura regionale competente (75)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

autorizza i lavori di ripristino del luoghi, di demolizione o di messa in sicurezza dell’impianto, revocando contestualmente le eventuali concessioni di derivazione, e trasmette il relativo provvedimento al richiedente, che provvede alla realizzazione degli interventi a proprie cura e spese. Per gli impianti di cui al comma 5 l’autorizzazione ai lavori è rilasciata contestualmente all’approvazione del relativo progetto.
7. Al termine dei lavori di cui al comma 6, il titolare dell’autorizzazione di cui al presente articolo comunica alla struttura regionale competente (76)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

il completamento dell’intervento di ripristino o messa in sicurezza e, per gli impianti di cui al comma 5, trasmette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di demolizione, rilasciato dal direttore dei lavori, nel quale è attestata l’assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere.
8. Ai sensi dell’articolo 12, la struttura regionale competente (77)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

ha facoltà di eseguire indagini e controlli in ordine alla corretta realizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza dell’impianto dismesso, in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell’impianto medesimo, nonché prescrivere in qualunque momento e a cura e spese dell’interessato, i lavori necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, ivi compresa la demolizione delle opere.
9. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 è richiesta anche:
a) quando la struttura regionale competente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità o per motivi di pubblico interesse, ordina la realizzazione immediata degli interventi e dei lavori di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 2 ed 11, quater commi 6 e 7 della l.r. 64/2009; (78)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

b) quando, in caso di realizzazione di impianto senza la prescritta autorizzazione, la struttura regionale competente (79)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

ordina la demolizione dell’impianto medesimo ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della l.r. 64/2009 .
b bis) in ogni caso, quando è disposta d’ufficio la chiusura definitiva e la messa in sicurezza dell’impianto nonché il ripristino dei luoghi ai sensi degli articoli 18, commi 5 e 8, 18 bis e del comma 8 del presente articolo. (80)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

11. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda. (82)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

CAPO V
- Disposizioni relative alla comunicazione di dati, all’inoltro di domande, attestazioni e documentazione e alla trasmissione di atti.
Art. 20
- Disposizioni per l'implementazione, aggiornamento e gestione del catasto regionale degli invasi. (articolo 2, comma 2 bis), articolo 2 bis) e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009 )(83)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 21.

1. La struttura regionale competente, implementa ed aggiorna, con cadenza almeno annuale, il catasto regionale degli invasi con i dati, di cui all’art. 2 bis, comma 3, della l.r. 64/2009, relativi agli invasi da realizzare, in costruzione o esistenti sul territorio regionale.
2. I dati di cui al comma 1, se non già presenti nel sistema informativo regionale o resi disponibili dalle banche georeferenziate di altre amministrazioni, sono acquisiti mediante:
a) le informazioni contenute nel fascicolo elettronico del sistema informatico di ARTEA per gli invasi ad uso agricolo;
b) apposita scheda tecnica sintetica contenete gli elementi indicati nell’Allegato D al presente regolamento, e acquisita nell’ambito dei procedimenti relativi agli impianti da realizzare o esistenti, soggetti alle disposizioni dalla l.r. 64/2009 e al presente regolamento;
c) la comunicazione delle caratteristiche essenziali degli impianti e manufatti esclusi dalla disciplina regionale ai sensi dell’art. 1, comma 5, della l.r. 64/2009, contenente gli elementi indicati nell’allegato D al presente regolamento e trasmessa, a cura del gestore o proprietario, ai sensi del comma 3.
3. La comunicazione di cui al comma 2, lettera c) è trasmessa, dal gestore o proprietario, entro centottanta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto o manufatto o, in caso di impianto già in esercizio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. La struttura regionale competente organizza il catasto regionale degli invasi secondo le modalità e i criteri di gestione definiti con deliberazione di Giunta regionale di cui all’art. 2 bis, comma 4, della l.r. 64/2009 e in conformità alle specifiche tecniche ai sensi dell’art. 7 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65. Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale.).
5. Il catasto regionale degli invasi fa parte della base informativa geografica regionale di cui all’art. 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Art. 21
- Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 commi 3 e 4). Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2010 (84)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 22.

1. Tutte le domande, le attestazioni e le documentazioni previste dal presente regolamento possono essere inoltrate dagli interessati alla struttura regionale competente (85)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 22.

per via telematica, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché agli standard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09 .
2. La trasmissione degli atti agli interessati da parte della struttura regionale competente (86)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 22.

può essere effettuata per via telematica, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché agli standard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09 .
3. Nel caso di impianti connessi ad attività produttive, l’inoltro delle domande, delle attestazioni e della documentazione di cui al comma 1 e la trasmissione degli atti di cui al comma 2 sono effettuate tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, secondo quanto previsto dal titolo II, capo III della l.r. 40/2009 .
CAPO VI
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 22
- Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 l.r. 64/2009 )(87)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 23.

Abrogato.
Art. 23
- Contenuti essenziali del progetto di gestione dell’invaso per gli sbarramenti non soggetti al d.p.r. 1363/1959 (articolo14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009 )(88)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 24.

1. Fino all’approvazione delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 20, comma 2 della l.r. 88/1998, Il gestore o il proprietario degli invasi di altezza fino a 10 metri che determinano un invaso fino A 100.000 metri cubi presenta, almeno un anno prima di procedere alle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento, il progetto di gestione di cui all'articolo 114 d d. lgs 152/2006 con i seguenti contenuti:
a) il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con la manutenzione dell’impianto, al fine di assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità di invaso nonché il regolare funzionamento degli organi di scarico e di presa;
b) le misure di tutela e prevenzione idonee a garantire la qualità della risorsa idrica, sia invasata che a valle dello scarico, nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 d.lgs. 152/2006.
Art. 23 bis
- Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni. (articolo 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009 ) (89)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 25.

1. Nelle more della definizione di un'organica disciplina regionale del procedimento di approvazione dei progetti di gestione in attuazione delll'articolo 114 del d.lgs 152/2016, e fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo, i progetti di gestione di nuovi invasi soggetti al d.pr. 1363/1959, ivi compresi gli impianti di cui all’articolo 7, comma 4, e all’articolo 11 comma 5, lettera a), sono predisposti e presentanti secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40,comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo”;
2. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 43, comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, i gestori di impianti esistenti di cui al comma 1 presentano il progetto di gestione dell'invaso prima di effettuare una qualsiasi operazione di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo, e, comunque, entro sei mesi dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 114, comma 4 del d.lgs 152/2006;
3. I gestori dell'impianti di cui al comma 1 e 2 sono comunque tenuti ai sensi dall'articolo 3, comma 6 del Decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 giugno 2004, ad aggiornare periodicamente il progetto di gestione, anche su richiesta dell’autorità competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ed in particolare:
a) a seguito di interventi di variante significativa alle strutture di sbarramento, che comportino variazione delle quote caratteristiche dell’invaso e modifiche alle quote, dimensioni e capacità delle opere di scarico o presa;
b) per motivi di tutela della risorsa idrica o più in generale di tutela ambientale;
c) sulla base degli esiti delle operazioni effettuate e della compatibilità delle stesse con il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali, come definito nella pianificazione di bacino e nel piano di tutela delle acque;
d) per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, al fine di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;
e) sulla base delle nuove conoscenze acquisite;
f) nel caso in cui mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto di gestione approvato;
g) periodicamente, se richiesto dall’autorità competente nell'atto di di approvazione del progetto.
4. Ai fini di assicurare il coordinamento delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico:
a) I gestori degli impianti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a presentare un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza, la cui gestione possa determinare effetti nella medesima area di influenza nonché a tener conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d’acqua o sul bacino afferente e aventi effetto sulla medesima area di influenza (in coincidenza completa o parziale).
b) la struttura regionale competente all'approvazione del progetto di gestione può richiedere lo spostamento temporale di una o più delle operazioni previste nei progetti di gestione.
Art. 23 ter
- Disposizioni particolari per i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio. Termini dei procedimenti.(articoli 1, comma 5 ter e 14, comma 1, l.r .64/2009 )(90)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 26.

1. I termini dei procedimenti amministravi stabiliti dal presente regolamento sono ridotti di un quarto con riferimento agli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, relativi a bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio di cui all’articolo 1 comma 5 ter della l.r. 64/2009.
2. L’importanza strategica in funzione antincendio di cui al comma 1 è certificata dagli enti competenti ed i connessi obblighi posti a carico del proprietario o gestore dell’impianto sono espressamente indicati nel titolo abilitativo rilasciato ai sensi del presente regolamento, nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione e, se esistente, nella concessione di derivazione.
Art. 23 quater
- Disposizione transitoria per I procedimenti in corso (91)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 27.

Ai procedimenti di cui al presente regolamento avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2017, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)”, si applicano le disposizioni del presente regolamento come modificato dal d.p.g.r. 76/R/2017 fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, ove compatibili.
Art. 24
Abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.