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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6 della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoarticolo 118, comma 1 della Costituzione ;


Visto l’articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), ed in particolare l’articolo 14;


Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 4 giugno 2009;


Visto il parere della Direzione Generale della Presidenza;


Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1233 del 21 dicembre 2009;


Visto il parere della Commissione consiliare “Territorio e Ambiente” espresso ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana, nella seduta del 28 gennaio 2010;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 29 gennaio 2010;


Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 23 febbraio 2010.


Considerato quanto segue:


1. la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) di cui il presente regolamento costituisce attuazione - ha ridefinito le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle competenze e dell’evoluzione legislativa intercorsa successivamente all’entrata in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (l.r. 7 gennaio 1994 n. 1 ) ed è stata di recente modificata con legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 64/2009), in attuazione del trasferimento delle funzioni provinciali in materi di difesa del suolo alla Regione; (3)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



2. il presente regolamento, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento - attualmente costituita dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta) - e nel rispetto della normativa tecnica di cui all’Sito esternoarticolo 61, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), persegue i seguenti obiettivi:


a) garantire standard di sicurezza certi ed uniformi per la gestione dei manufatti attraverso la regolazione degli aspetti essenziali delle procedure autorizzative, nonché delle attività di controllo sulle dighe autorizzate e sul comportamento dei concessionari;


b) semplificare la documentazione progettuale da presentare per gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale nei corsi d’acqua principali e la ricarica di falda, prevedendo anche la possibilità, di applicare , caso per caso, deroghe alla disciplina della legge e del regolamento, per specifici impianti individuati dalla legge, tra quelli non soggetti alla disciplina del d.p.r. 1363/1959 , per i quali, sulla base di criteri definiti nel regolamento stesso, possa escludersi il rischio per l’incolumità pubblica; (4)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



c) favorire il monitoraggio degli invasi presenti nel territorio regionale, ai fini della pianificazione e gestione della risorsa idrica a livello di bacino idrografico;


3. in particolare, si sono individuate nozioni e specifiche tecniche univoche e coerenti con le definizioni adottate dalla normativa statale ed è stata prevista la suddivisione degli impianti in classi, nonché una classificazione dei rischi connessi, in funzione delle caratteristiche dell’impianto e degli stati di rischio indotto su un’area ritenuta significativa, calcolata sulla base di specifici parametri;


4. oltre ai contenuti essenziali delle domande di autorizzazione e della relativa documentazione tecnica, si è reso necessario disciplinare le modalità di comunicazione della chiusura dell’esercizio delle opere di ritenuta nonché le procedure di autorizzazione dei lavori di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza - ivi compresa la demolizione - da effettuare, in caso di cessazione definitiva degli impianti e di abbandono dell’invaso, anche in funzione della tipologia dell’impianto;


5. si è posta inoltre l’esigenza di dettare una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, alla regolarizzazione e all’autorizzazione in sanatoria degli impianti, in attuazione della disciplina prevista dalla l.r. 64/2009 che prevede elementi di semplificazione delle procedure, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento, riducendo gli oneri di allegazione per gli impianti regolarmente autorizzati e manutenuti, ovvero per gli impianti per i quali è comunque possibile attestare un basso livello di rischio, anche indotto; (5)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



6. soppresso; (6)

Punto soppresso con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



7. soppresso; (7)

Punto soppresso con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



8. si è, quindi, reso necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure ( legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa” e legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza”) nonché alle nuove norme del procedimento amministrativo introdotte dal Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.124); (8)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



9. in attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni tecniche, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 112/1998) è sorta, inoltre, l’esigenza di inserire una disciplina transitoria che preveda, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale:


a) per gli impianti esclusi dall’applicazione del d.p.r. 1363/1959, una disposizione sui contenuti del progetto di gestione degli invasi di cui all’art. 114 del D. Lgs. 152/2006, indicando i termini per la presentazione del progetto stesso;


b) per i nuovi impianti soggetti al d.p.r. 1363/1959, ivi compresi gli invasi ricadenti nelle classi D ed E, una disposizione transitoria per la presentazione del progetto di gestione e per il coordinamento regionale delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico; (9)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



10. si è ritenuto opportuno, inoltre, introdurre una norma transitoria per i procedimenti in corso al fine di permettere anche a tali procedimenti di applicare la disciplina del presente regolamento facendo salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, ove compatibili. (10)

Punto inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 1.



si approva il presente regolamento:



Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.