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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO VI
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 22
- Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 l.r. 64/2009 )(87)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 23.

Abrogato.
Art. 23
- Contenuti essenziali del progetto di gestione dell’invaso per gli sbarramenti non soggetti al d.p.r. 1363/1959 (articolo14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009 )(88)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 24.

1. Fino all’approvazione delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 20, comma 2 della l.r. 88/1998, Il gestore o il proprietario degli invasi di altezza fino a 10 metri che determinano un invaso fino A 100.000 metri cubi presenta, almeno un anno prima di procedere alle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento, il progetto di gestione di cui all'articolo 114 d d. lgs 152/2006 con i seguenti contenuti:
a) il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con la manutenzione dell’impianto, al fine di assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità di invaso nonché il regolare funzionamento degli organi di scarico e di presa;
b) le misure di tutela e prevenzione idonee a garantire la qualità della risorsa idrica, sia invasata che a valle dello scarico, nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 d.lgs. 152/2006.
Art. 23 bis
- Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni. (articolo 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009 ) (89)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 25.

1. Nelle more della definizione di un'organica disciplina regionale del procedimento di approvazione dei progetti di gestione in attuazione delll'articolo 114 del d.lgs 152/2016, e fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo, i progetti di gestione di nuovi invasi soggetti al d.pr. 1363/1959, ivi compresi gli impianti di cui all’articolo 7, comma 4, e all’articolo 11 comma 5, lettera a), sono predisposti e presentanti secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40,comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo”;
2. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 43, comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, i gestori di impianti esistenti di cui al comma 1 presentano il progetto di gestione dell'invaso prima di effettuare una qualsiasi operazione di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo, e, comunque, entro sei mesi dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 114, comma 4 del d.lgs 152/2006;
3. I gestori dell'impianti di cui al comma 1 e 2 sono comunque tenuti ai sensi dall'articolo 3, comma 6 del Decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 giugno 2004, ad aggiornare periodicamente il progetto di gestione, anche su richiesta dell’autorità competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ed in particolare:
a) a seguito di interventi di variante significativa alle strutture di sbarramento, che comportino variazione delle quote caratteristiche dell’invaso e modifiche alle quote, dimensioni e capacità delle opere di scarico o presa;
b) per motivi di tutela della risorsa idrica o più in generale di tutela ambientale;
c) sulla base degli esiti delle operazioni effettuate e della compatibilità delle stesse con il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali, come definito nella pianificazione di bacino e nel piano di tutela delle acque;
d) per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, al fine di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;
e) sulla base delle nuove conoscenze acquisite;
f) nel caso in cui mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto di gestione approvato;
g) periodicamente, se richiesto dall’autorità competente nell'atto di di approvazione del progetto.
4. Ai fini di assicurare il coordinamento delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico:
a) I gestori degli impianti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a presentare un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza, la cui gestione possa determinare effetti nella medesima area di influenza nonché a tener conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d’acqua o sul bacino afferente e aventi effetto sulla medesima area di influenza (in coincidenza completa o parziale).
b) la struttura regionale competente all'approvazione del progetto di gestione può richiedere lo spostamento temporale di una o più delle operazioni previste nei progetti di gestione.
Art. 23 ter
- Disposizioni particolari per i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio. Termini dei procedimenti.(articoli 1, comma 5 ter e 14, comma 1, l.r .64/2009 )(90)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 26.

1. I termini dei procedimenti amministravi stabiliti dal presente regolamento sono ridotti di un quarto con riferimento agli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, relativi a bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio di cui all’articolo 1 comma 5 ter della l.r. 64/2009.
2. L’importanza strategica in funzione antincendio di cui al comma 1 è certificata dagli enti competenti ed i connessi obblighi posti a carico del proprietario o gestore dell’impianto sono espressamente indicati nel titolo abilitativo rilasciato ai sensi del presente regolamento, nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione e, se esistente, nella concessione di derivazione.
Art. 23 quater
- Disposizione transitoria per I procedimenti in corso (91)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 27.

Ai procedimenti di cui al presente regolamento avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2017, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)”, si applicano le disposizioni del presente regolamento come modificato dal d.p.g.r. 76/R/2017 fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, ove compatibili.
Art. 24
Abrogato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.