Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
CAPO VI
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 22
- Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 l.r. 64/2009 )(87)
Abrogato.
Art. 23
- Contenuti essenziali del progetto di gestione dell’invaso per gli sbarramenti non soggetti al d.p.r. 1363/1959 (articolo14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009 )(88)
1. Fino all’approvazione delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 20, comma 2 della l.r. 88/1998, Il gestore o il proprietario degli invasi di altezza fino a 10 metri che determinano un invaso fino A 100.000 metri cubi presenta, almeno un anno prima di procedere alle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento, il progetto di gestione di cui all'articolo 114 d d. lgs 152/2006 con i seguenti contenuti:
a) il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con la manutenzione dell’impianto, al fine di assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità di invaso nonché il regolare funzionamento degli organi di scarico e di presa;
b) le misure di tutela e prevenzione idonee a garantire la qualità della risorsa idrica, sia invasata che a valle dello scarico, nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 d.lgs. 152/2006.
Art. 23 bis
- Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni. (articolo 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009 ) (89)
1. Nelle more della definizione di un'organica disciplina regionale del procedimento di approvazione dei progetti di gestione in attuazione delll'articolo 114 del d.lgs 152/2016, e fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo, i progetti di gestione di nuovi invasi soggetti al d.pr. 1363/1959, ivi compresi gli impianti di cui all’articolo 7, comma 4, e all’articolo 11 comma 5, lettera a), sono predisposti e presentanti secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40,comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo”;
2. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 43, comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, i gestori di impianti esistenti di cui al comma 1 presentano il progetto di gestione dell'invaso prima di effettuare una qualsiasi operazione di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo, e, comunque, entro sei mesi dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 114, comma 4 del d.lgs 152/2006;
3. I gestori dell'impianti di cui al comma 1 e 2 sono comunque tenuti ai sensi dall'articolo 3, comma 6 del Decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 giugno 2004, ad aggiornare periodicamente il progetto di gestione, anche su richiesta dell’autorità competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ed in particolare:
a) a seguito di interventi di variante significativa alle strutture di sbarramento, che comportino variazione delle quote caratteristiche dell’invaso e modifiche alle quote, dimensioni e capacità delle opere di scarico o presa;
b) per motivi di tutela della risorsa idrica o più in generale di tutela ambientale;
c) sulla base degli esiti delle operazioni effettuate e della compatibilità delle stesse con il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali, come definito nella pianificazione di bacino e nel piano di tutela delle acque;
d) per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, al fine di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;
e) sulla base delle nuove conoscenze acquisite;
f) nel caso in cui mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto di gestione approvato;
g) periodicamente, se richiesto dall’autorità competente nell'atto di di approvazione del progetto.
4. Ai fini di assicurare il coordinamento delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico:
a) I gestori degli impianti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a presentare un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza, la cui gestione possa determinare effetti nella medesima area di influenza nonché a tener conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d’acqua o sul bacino afferente e aventi effetto sulla medesima area di influenza (in coincidenza completa o parziale).
b) la struttura regionale competente all'approvazione del progetto di gestione può richiedere lo spostamento temporale di una o più delle operazioni previste nei progetti di gestione.
Art. 23 ter
- Disposizioni particolari per i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio. Termini dei procedimenti.(articoli 1, comma 5 ter e 14, comma 1, l.r .64/2009 )(90)
1. I termini dei procedimenti amministravi stabiliti dal presente regolamento sono ridotti di un quarto con riferimento agli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, relativi a bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio di cui all’articolo 1 comma 5 ter della l.r. 64/2009.
2. L’importanza strategica in funzione antincendio di cui al comma 1 è certificata dagli enti competenti ed i connessi obblighi posti a carico del proprietario o gestore dell’impianto sono espressamente indicati nel titolo abilitativo rilasciato ai sensi del presente regolamento, nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione e, se esistente, nella concessione di derivazione.
Art. 23 quater
- Disposizione transitoria per I procedimenti in corso (91)
Ai procedimenti di cui al presente regolamento avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2017, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)”, si applicano le disposizioni del presente regolamento come modificato dal d.p.g.r. 76/R/2017 fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, ove compatibili.
Art. 24
- Termini dei procedimenti(92)
Abrogato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.