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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO V
- Disposizioni relative alla comunicazione di dati, all’inoltro di domande, attestazioni e documentazione e alla trasmissione di atti.
Art. 20
- Disposizioni per l'implementazione, aggiornamento e gestione del catasto regionale degli invasi. (articolo 2, comma 2 bis), articolo 2 bis) e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009 )(83)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 21.

1. La struttura regionale competente, implementa ed aggiorna, con cadenza almeno annuale, il catasto regionale degli invasi con i dati, di cui all’art. 2 bis, comma 3, della l.r. 64/2009, relativi agli invasi da realizzare, in costruzione o esistenti sul territorio regionale.
2. I dati di cui al comma 1, se non già presenti nel sistema informativo regionale o resi disponibili dalle banche georeferenziate di altre amministrazioni, sono acquisiti mediante:
a) le informazioni contenute nel fascicolo elettronico del sistema informatico di ARTEA per gli invasi ad uso agricolo;
b) apposita scheda tecnica sintetica contenete gli elementi indicati nell’Allegato D al presente regolamento, e acquisita nell’ambito dei procedimenti relativi agli impianti da realizzare o esistenti, soggetti alle disposizioni dalla l.r. 64/2009 e al presente regolamento;
c) la comunicazione delle caratteristiche essenziali degli impianti e manufatti esclusi dalla disciplina regionale ai sensi dell’art. 1, comma 5, della l.r. 64/2009, contenente gli elementi indicati nell’allegato D al presente regolamento e trasmessa, a cura del gestore o proprietario, ai sensi del comma 3.
3. La comunicazione di cui al comma 2, lettera c) è trasmessa, dal gestore o proprietario, entro centottanta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto o manufatto o, in caso di impianto già in esercizio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. La struttura regionale competente organizza il catasto regionale degli invasi secondo le modalità e i criteri di gestione definiti con deliberazione di Giunta regionale di cui all’art. 2 bis, comma 4, della l.r. 64/2009 e in conformità alle specifiche tecniche ai sensi dell’art. 7 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65. Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale.).
5. Il catasto regionale degli invasi fa parte della base informativa geografica regionale di cui all’art. 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Art. 21
- Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 commi 3 e 4). Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2010 (84)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 22.

1. Tutte le domande, le attestazioni e le documentazioni previste dal presente regolamento possono essere inoltrate dagli interessati alla struttura regionale competente (85)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 22.

per via telematica, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché agli standard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09 .
2. La trasmissione degli atti agli interessati da parte della struttura regionale competente (86)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 22.

può essere effettuata per via telematica, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché agli standard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09 .
3. Nel caso di impianti connessi ad attività produttive, l’inoltro delle domande, delle attestazioni e della documentazione di cui al comma 1 e la trasmissione degli atti di cui al comma 2 sono effettuate tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, secondo quanto previsto dal titolo II, capo III della l.r. 40/2009 .

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.