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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO IV
- Norme generali per la disciplina degli impianti in atto
Art. 16
1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2017, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)” il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, inoltra alla struttura regionale competente apposita denuncia di esistenza di tale impianto.
2. Ai fini di cui al comma 1, nella denuncia di esistenza l’interessato, mediante apposita scheda redatta sulla base del modulo 9, allegato al presente regolamento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
a) anno in cui l’impianto è stato realizzato;
b) caratteristiche tecniche dell’impianto, esistente o in corso di realizzazione, con indicazione:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza;
3) del volume totale dell’invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
5) stato di manutenzione
6) eventuale uso strategico antincendio appositamente certificato dall’autorità competente;
c) localizzazione georeferenziata dell’impianto, attestata da cartografia e altra idonea ed aggiornata documentazione fotografica, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
d) uso dell’impianto ed estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata.
3. In caso di opere regolarmente autorizzate, l’interessato dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso :
1) del progetto regolarmente approvato e recante gli estremi dell’atto autorizzativo alla costruzione dell’impianto da cui risultino , oltre ai dati di cui alle lettere a) b) c) d), la rispondenza delle caratteristiche geometriche dell'opera di ritenuta e dell'invaso al progetto autorizzato, il rispetto delle dimensioni degli organi di scarico e delle altre opere connesse; il buono stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, la stabilità dei versanti, nonché della strada di accesso all’impianto;
2) del certificato di collaudo, ove previsto dalla normativa al momento della realizzazione delle opere;
3) dei fogli di condizioni per la costruzione per l'esercizio e la manutenzione dell'invaso, ove rilasciati, o altra idonea documentazione.
4. Nel rispetto della legislazione di settore, i dati tecnici dichiarati ai sensi del comma 2, ove non risultanti da idonea documentazione tecnica in possesso del denunziante, da esibire a richiesta dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 14 comma 2 lettera g) della l.r. 64/2009, sono asseverati mediante apposita dichiarazione, sottoscritta da professionista abilitato secondo l'ordinamento professionale di appartenenza.
5. Agli impianti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.
Art. 16 bis
1. Per la tipologia di impianti che ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2 della l.r. 64/2009, risultano, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, regolarmente autorizzati, collaudati,se previsto dalla normativa vigente all'epoca della realizzazione delle opere, e in uno stato di manutenzione soddisfacente, la struttura regionale competente dichiara, la regolarità dell’impianto e provvede alla classificazione del rischio rilasciando il nulla osta alla prosecuzione ed esercizio, previa approvazione del foglio di condizioni per la manutenzione ed esercizio dell’impianto debitamente sottoscritto da parte del proprietario o gestore dello stesso.
2. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti di cui al comma 1, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
3. Per la tipologia di impianti per i quali, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 3, lettera a) della l.r. 64/2009, può essere attestato, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, un basso livello di rischio corrispondente alla classe di rischio 1, secondo l’Allegato A1, la struttura regionale competente richiede al denunciante, la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a novanta giorni, di un'istanza di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, corredate, rispettivamente, dalla documentazione di cui all'articolo 17, comma 1 o di cui all'articolo 18, comma 1. Nelle more dell'avvio e della definizione del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione e in sanatoria dell’impianto, la struttura regionale competente ne autorizza provvisoriamente la prosecuzione all’esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.
4. In relazione alla la tipologia di impianti per i quali , ai sensi dell’art. 11 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009, non può essere attestato, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, un basso livello di rischio, la struttura regionale competente richiede al denunciante, la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a novanta giorni, di un'istanza di regolarizzazione o autorizzazione in sanatoria corredata rispettivamente dalla documentazione di cui all'articolo 17, comma 2 e all’articolo 18, comma 2.
5. Il procedimento di valutazione delle denunce di esistenza si conclude con provvedimento espresso, entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia medesima. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia di opere od impianto, sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo.
Art. 17
1. Per gli impianti da regolarizzare di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera a) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) relazione tecnica, contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3 e 4 ;
b) il progetto definitivo delle eventuali interventi di adeguamento delle opere, con elaborati redatti in scala opportuna contenente:
1) l’individuazione e la descrizione delle eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato;
2) il rilievo dello stato di fatto dell’impianto, rappresentato in scala adeguata ;
3) calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
4) aggiornata documentazione fotografica;
2. Per gli impianti da regolarizzare di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 4, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) dichiarazione giurata attestante il livello di rischio e contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all’impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4), con l’indicazione dello stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonché della strada di accesso, delle condizioni di stabilità dei versanti ;
b) progetto definitivo delle eventuali opere da adeguare, corredato di:
1) elaborati redatti in scala opportuna e calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
2) relazione tecnica generale, nella quale siano individuate e descritte le eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato;
3) rilievo dello stato di fatto dell’impianto, rappresentato in scala adeguata;
4) aggiornata documentazione fotografica;
3. Per gli impianti di cui al comma 2, nelle more del procedimento di regolarizzazione, l'interessato che intenda proseguire l’esercizio dell’impianto, è tenuto ai sensi dell’articolo 11quater, comma 5 della l.r, 64/2009 ad allegare alla domanda una perizia giurata redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza delle stesse.
4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi prescritti, dichiara la regolarizzazione dell’impianto, contestualmente all’approvazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La struttura regionale competente provvede altresì alla classificazione dell’impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6. Copia del provvedimento di regolarizzazione è trasmesso al richiedente dalla struttura regionale competente.
5. In caso mancato rispetto degli obblighi, condizioni, prescrizioni di cui al presente articolo, la struttura competente, nel more dell'adozione del provvedimento conclusivo, dispone tempestivamente:
a) la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di cui al comma 1, rilasciata ai sensi dell'articolo 16 bis comma 3;
b) la chiusura degli impianti di cui al comma 2.
6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009, la la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti da regolarizzare, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
7. Il procedimento di regolarizzazione di cui al presente articolo si conclude con provvedimento espresso entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia delle opere e dell'impianto sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. Il termine è sospeso fino alla comunicazione di ultimazione degli interventi prescritti.
8. Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 5, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, secondo quanto disposto dall’articolo 19.
Art. 18
1. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria all’art. 11 bis comma 3 lettera a) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) relazione contenente la proposta della classe di rischio da attribuire al medesimo ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4);
b) il progetto definitivo di cui all’articolo 10 corredato da aggiornata documentazione fotografica dell’impianto.
2. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 4, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) dichiarazione giurata attestante il livello di rischio e contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all’impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4) con l’indicazione dello stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonché della strada di accesso, le condizioni di stabilità dei versanti ;
b) progetto definitivo di cui all’articolo 10 corredato da aggiornata documentazione fotografica dell’impianto.
3. Per gli impianti di cui al comma 2, nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, l’interessato che intenda proseguire l’esercizio dell’impianto, è tenuto ai sensi dell’articolo 11quater, comma 5 della l.r, 64/2009 ad allegare all’istanza di autorizzazione in sanatoria una perizia giurata redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza delle stesse.
4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi prescritti, autorizza in sanatoria l’impianto, contestualmente all’approvazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La struttura regionale competente provvede altresì alla classificazione dell’impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6
5. In caso di mancato rispetto degli obblighi, condizioni, prescrizioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente, nelle more dell'adozione del provvedimento conclusivo, dispone tempestivamente:
a) la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di cui al comma 1,rilasciata ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3;
b) la chiusura degli impianti di cui al comma 2.
6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma, 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009 , la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti da autorizzare in sanatoria c rientranti elle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
7. Il procedimento di autorizzazione in sanatoria di cui al presente articolo si conclude con provvedimento espresso entro il termine massimo di centottanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia delle opere e dell'impianto, sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. Il termine è sospeso fino alla comunicazione di ultimazione degli interventi prescritti .
8. Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione in sanatoria, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 5, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, secondo quanto disposto dall’articolo 19.
Art. 18 bis
- Esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della l.r. 64/2009 e del presente Capo (articolo 11 quater comma 7, articolo 11 quinqiues comma 2, articolo 13, comma 12 della l.r. 64/2009 )(69)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 19.

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 13, comma 1 e 2, della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente che accerti l’esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della medesima l.r. 64/2009 e del presente Capo, prescrive d’ufficio, al soggetto che a qualunque titolo ha la gestione dell’impianto oppure al proprietario del fondo su cui esso sorge, gli adempimenti e le opere necessarie ad assicurarne la funzionalità e la regolare manutenzione. In caso di impianto realizzato in difformità al progetto originario, o privo dell’autorizzazione prescritta, ne dispone la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione, se necessaria per motivi di pubblico interesse, nonché il ripristino dei luoghi secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 9.
2. In caso di pericolo per la pubblica incolumità, la struttura regionale competente può ordinare l’immediata realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale dispone l’esecuzione d’ufficio con spese a carico dell’interessato.
Art. 19
- Chiusura dell’esercizio dell’impianto. Cessazione ed abbandono dell’invaso. Demolizioni. (articolo 8 , articolo 9 , articolo 10 , articolo 11 quater commi 6 e 7 e articolo 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009 )(70)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta, oppure il proprietario del fondo sul quale esse sorgono, è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente (71)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

la temporanea o definitiva chiusura dell’esercizio dell’invaso con le modalità e i tempi previsti nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11. La struttura regionale competente (72)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

può, in ogni momento prescrivere, a cura e spese dell’interessato, ulteriori adempimenti necessari alla messa in sicurezza dell’impianto.
2. Il soggetto di cui al comma 1, se intende procedere, per qualunque causa, alla cessazione definitiva dell’utilizzo delle opere di ritenuta e all’abbandono dell’invaso, entro sei mesi dalla chiusura dell’impianto presenta alla struttura regionale competente (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

apposita richiesta di autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o almeno di messa in sicurezza dell’impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2 contiene almeno i seguenti dati:
a) caratteristiche tecniche dell’impianto esistente, con indicazione:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
c) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
d) uso attuale dell’impianto ed estremi della concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista.
3 bis. In caso di opere regolarmente autorizzate, qualora i dati di cui al comma 3 non siano variati, si può fare riferimento ai dati già in possesso della pubblica amministrazione così come ricavabili dagli atti autorizzativi, rilasciati al richiedente, di cui vengano forniti gli estremi. (74)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

4. Alla domanda di cui ai commi 2 e 3 è allegata una relazione tecnica, redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, che propone gli interventi di ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione, ivi compresa la demolizione o almeno la messa in sicurezza dell’impianto mediante soluzioni che prevedono, per le opere rimanenti, l’impossibilità di creare invasi o trattenute di alcun genere.
5. Per gli impianti ai quali, ai sensi dell’articolo 6, sono state assegnate le classi di rischio 3 o 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, alla domanda di cui al comma 2 è allegato un progetto, redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente:
a) piano delle attività di demolizione, in cui sono indicate modalità e tempi degli interventi ed in cui è attestata, sotto la responsabilità del professionista, l’assenza di pericolo per la pubblica incolumità in tutte le fasi dei lavori;
b) progetto di ripristino dell’area in cui è ubicato l’impianto;
c) indicazione delle modalità di smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione.
6. La struttura regionale competente (75)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

autorizza i lavori di ripristino del luoghi, di demolizione o di messa in sicurezza dell’impianto, revocando contestualmente le eventuali concessioni di derivazione, e trasmette il relativo provvedimento al richiedente, che provvede alla realizzazione degli interventi a proprie cura e spese. Per gli impianti di cui al comma 5 l’autorizzazione ai lavori è rilasciata contestualmente all’approvazione del relativo progetto.
7. Al termine dei lavori di cui al comma 6, il titolare dell’autorizzazione di cui al presente articolo comunica alla struttura regionale competente (76)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

il completamento dell’intervento di ripristino o messa in sicurezza e, per gli impianti di cui al comma 5, trasmette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di demolizione, rilasciato dal direttore dei lavori, nel quale è attestata l’assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere.
8. Ai sensi dell’articolo 12, la struttura regionale competente (77)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

ha facoltà di eseguire indagini e controlli in ordine alla corretta realizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza dell’impianto dismesso, in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell’impianto medesimo, nonché prescrivere in qualunque momento e a cura e spese dell’interessato, i lavori necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, ivi compresa la demolizione delle opere.
9. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 è richiesta anche:
a) quando la struttura regionale competente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità o per motivi di pubblico interesse, ordina la realizzazione immediata degli interventi e dei lavori di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 2 ed 11, quater commi 6 e 7 della l.r. 64/2009; (78)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

b) quando, in caso di realizzazione di impianto senza la prescritta autorizzazione, la struttura regionale competente (79)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

ordina la demolizione dell’impianto medesimo ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della l.r. 64/2009 .
b bis) in ogni caso, quando è disposta d’ufficio la chiusura definitiva e la messa in sicurezza dell’impianto nonché il ripristino dei luoghi ai sensi degli articoli 18, commi 5 e 8, 18 bis e del comma 8 del presente articolo. (80)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.

11. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda. (82)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 20.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.