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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO III
- Norme generali per la progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza
Art. 7
1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di nuove opere è presentata alla struttura regionale territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009.
2. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto preliminare dell’opera, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. Nell’ambito del progetto preliminare, oltre ai contenuti previsti all’articolo 9, sono indicati i seguenti elementi:
a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza dello sbarramento;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato e della località abitata più vicina;
c) uso cui l’impianto è destinato;
d) proposta della classe di rischio da attribuire all’impianto, ai sensi dell’articolo 6;
e) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
f) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;
g) eventuale funzione strategica antincendio dell’invaso, opportunamente certificata dall’autorità competente.
3. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell’opera. In tali casi la struttura regionale competente, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell’impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l’opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all’articolo 9, comma 5.
4. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all’articolo 3, alla domanda di autorizzazione è allegato anche il progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), elaborato nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 114, comma 4 del d.lgs. 152/2006.
5. Nelle more del procedimento autorizzatorio, ogni variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata alla struttura regionale competente.
6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti di autorizzare, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
Art. 7 bis
- Criteri per l'applicazione di deroghe alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 5 ter della l.r. 64/2009 .(21)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 6.

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti all'articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, deroghe alle disposizioni della medesima l.r 64/2009 e del presente regolamento per i nuovi impianti e per le modifiche da autorizzare, rientranti nelle ipotesi di cui articolo 1 comma, 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso in funzione dei criteri indicati nell'allegato A1 e  in considerazione:
a) delle caratteristiche dell’impianto e in particolare:
1) la realizzazione in cemento armato;
2) la realizzazione con altro materiale, in tal caso gli organi di scarico dovranno trovarsi al di fuori del corpo diga;
b) dell’assetto idrogeologico del territorio e in particolare:
1) nel caso in cui lo sbarramento insista su un corso d’acqua con alveo inciso, dovrà contenere una portata associata ad un tempo di ritorno di duecento anni, anche senza franco idraulico;
2) nel caso in cui lo sbarramento insista su un corso d’acqua con opere idrauliche, dovrà contenere una portata associata ad un tempo di ritorno di duecento anni, con franco idraulico.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per gli impianti disciplinati dal Capo IV.
Art. 8
- Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009 )
1. La domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti è presentata alla struttura regionale territorialmente competente (22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009 e dell’articolo 14, comma 1, lettera f, della l.r. 91/1998 .
2. Tra gli interventi di modifica oggetto di autorizzazione, sono compresi quelli effettuati per l’adeguamento funzionale degli impianti esistenti nonché quelli effettuati per l’adeguamento strutturale dei medesimi che esulano dalle operazioni di manutenzione previste nel foglio di condizioni di cui all’articolo 11, comma 4.
3. Nella domanda sono indicati i seguenti elementi:
a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza dello sbarramento;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
5) della proposta della nuova classe di rischio di cui all’articolo 6, qualora l’intervento determini l’attribuzione di una classe di rischio diversa da quella già assegnata, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell’Allegato A1 punti 3) e 4); (23)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
c) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
d) uso dell’impianto al momento della domanda ed a seguito dell’intervento di modifica;
e) estremi degli atti autorizzativi relativi all’impianto esistente;
f) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;
g) descrizione delle modifiche che si intendono apportare all’impianto esistente con indicazione dell'eventuale nuovo contesto geologico (24)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

nel caso di interventi di modifica funzionale, delle nuove dimensioni dell’opera di ritenuta.
3 bis. In caso di opere regolarmente autorizzate, qualora I dati di cui al comma 3 non sono variati, si può fare riferimento ai dati già in possesso della pubblica amministrazione così come ricavabili dagli atti autorizzativi, rilasciati al richiedente, di cui vengono forniti gli estremi. (25)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

4. Alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegato il progetto preliminare dell’impianto modificato, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 7, comma 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell’opera. In tali casi la struttura regionale competente, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell’impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l’opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all’articolo 9, comma 5. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

6. Qualora la modifica determini l’attribuzione all’impianto della classe D o E ai sensi dell’articolo 3, alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegato il progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 7, comma 4. (27)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

7. Nelle more del procedimento di autorizzazione alla modifica, ogni variazione dei dati di cui al comma 3 è comunicata alla struttura regionale competente. (28)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

7 bis. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per le modifiche degli impianti da autorizzare ai sensi del presente articolo, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso. (29)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

Art. 9
- Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) (30)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

1. Il progetto preliminare è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
2. Il progetto preliminare ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta.
3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare.
4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta - dighe e traverse), riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione preliminare ed in particolare indicano: (31)

Alinea così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

a) l’uso a cui è destinato l’impianto;
b) la valutazione della classe di rischio ai sensi dell’articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4); (32)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

c) gli elementi macroscopici di rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorio o indotti per effetto della costruzione dell’impianto, necessari a valutare l’ammissibilità dell’opera;
d) per le opere per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi D ed E di cui all’articolo 3, la reale possibilità di reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l’indicazione delle eventuali relative cave di prestito; (33)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

e) i bacini idrografici sottesi all’opera di ritenuta ed il reticolo idraulico afferente l’invaso;
f) i calcoli idrologici giustificativi dei valori assunti per le portate di progetto e verifica dell’impianto, con riferimento ad un tempo di ritorno pari a 200 anni per gli invasi esistenti, pari a 500 anni in caso di sbarramenti di altezza inferiore o uguale a 10 metri ed a 1000 anni in caso di sbarramenti di altezza superiore 10 metri;
g) la valutazione dell’entità del probabile trasporto solido ai fini della determinazione del rischio di interrimento, per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe.
5. La struttura regionale competente approva il progetto preliminare e, ove necessario in relazione alla tipologia di opere od impianto, acquisisce, in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo, i pareri e gli atti di assenso di altre amministrazioni pubbliche interessate, fra i quali, in particolare:
a) nulla osta dell’autorità militare competente per territorio in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta).
b) verifica da parte dell’Amministrazione comunale della compatibilità del nuovo invaso rispetto agli insediamenti esistenti. (34)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

6. La struttura regionale competente (35)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

comunica al soggetto richiedente il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, che può eventualmente contenere prescrizioni per l’elaborazione del progetto definitivo.
7. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto preliminare si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. (36)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 8.

Art. 10
- Progetto definitivo (articolo 3 comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009 )
1. Il progetto definitivo è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
2. Il progetto definitivo ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta.
3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare.
4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione definitiva ed in particolare indicano:
a) le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare;
b) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare;
c) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l’impatto ambientale dell’opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;
d) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell’invaso;
e) le prove, le indagini ed i rilevamenti eseguiti che descrivono in particolare:
1) la geomorfologia e la litologia dell’area in esame, mediante analisi estese fino a profondità idonee all’opera in progetto;
2) lo studio geostrutturale, con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio ed alla stabilità dei pendii circostanti nelle condizioni di serbatoio con livello al massimo invaso, in caso di evento sismico, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
3) gli effetti sull’idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;
f) le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;
g) le verifiche di filtrazione e sifonamento; le verifiche di stabilità dell’opera di ritenuta e del complesso diga-terreno di fondazione, effettuate almeno con riferimento a ciascuna delle seguenti condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso, in caso di evento sismico nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
h) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per le portate di progetto ed il conseguente dimensionamento delle opere complementari;
i) la valutazione del trasporto solido con riferimento allo sviluppo dell’interrimento dell’impianto e alla stima della variazione della dinamica d’alveo a monte e valle dello stesso per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe;
j) il calcolo strutturale dello sbarramento, delle opere e delle infrastrutture accessorie, tenendo conto del grado di sismicità della zona ove è ubicato l’impianto;
k) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e, nel caso di invasi ricadenti nella classe D ed E di cui all’articolo 3, dovute a ipotetico collasso dello sbarramento. (37)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 possono essere omesse le indicazioni previste al comma 4 lettere d, i, k). Per gli impianti ricadenti nella classe A qualora costituiti da rilevato in terra, le verifiche indicate al comma 4, lettera h) non sono necessarie nel caso in cui i paramenti di monte abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:3 e quelli di valle abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:2,5. (38)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

6. I disegni tecnici rappresentano l’intero impianto nella sua configurazione definitiva, e comunque comprendono:
a) la planimetria generale dell’intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l’opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie e le isoipse equidistanti 5 metri, ottenute da rilievo topografico diretto;
b) la planimetria e le sezioni trasversali e longitudinali dell’opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche delle opere, con indicazione delle isoipse equidistanti 2 metri;
c) la planimetria, le sezioni e gli eventuali prospetti delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche delle opere;
d) il profilo dell’invaso lungo l’asse longitudinale in scala 1:500;
e) il diagramma riunito dei volumi invasati e delle superfici in rapporto alle quote dell’invaso;
f) il diagramma dei tempi di svuotamento dell’invaso per mezzo del solo scarico di fondo;
g) i particolari costruttivi in scala adeguata di tutte le opere che richiedono una dettagliata rappresentazione delle caratteristiche e della tecnica costruttiva, quali organi di scarico e relativi meccanismi di manovra, opera di presa e di derivazione e relativi meccanismi di manovra e manufatti di alloggio, drenaggi, opere di protezione delle sponde e delle scarpate del bacino di accumulo, sistemi di sicurezza e di allerta, opere accessorie connesse allo sbarramento;
h) l’adeguata rappresentazione grafica delle opere accessorie e di rifinitura.
7. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 possono essere omesse le rappresentazioni grafiche indicate nel comma 6, lettere e), f ), h).
8. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3, oppure per quelli che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nelle classi di rischio 1 e 2 di cui all’allegato A al presente regolamento, la struttura regionale competente (39)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

può concordare con il richiedente il livello di approfondimento delle indagini da effettuare in relazione all’importanza dell’opera.
9. La struttura regionale competente (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

, previa sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente dei fogli di condizioni di cui all’articolo 11, approva il progetto e autorizza la costruzione o la modifica dell’impianto provvedendo altresì alla classificazione del medesimo e del relativo rischio ai sensi degli articoli 3 e 6.
10. La struttura regionale competente trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 9 al richiedente. (41)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

11. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto definitivo e della contestuale autorizzazione alla costruzione o modifica dell’impianto si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Eventuali pareri, atti di assenso di altre amministrazioni, necessari alla realizzazione delle opere o all'esercizio dell'impianto, sono rilasciati in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. (42)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

Art. 11
- Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14 comma 2 lettera c) l.r. 64/2009 )
1. I fogli di condizioni di cui all’articolo 4, comma 1 della l.r. 64/2009 disciplinano le fasi della costruzione dell’impianto nonché l’esercizio e la manutenzione dello stesso.
2. I fogli di condizioni sono predisposti e approvati dalla struttura regionale competente (43)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 10.

nel rispetto dei contenuti minimi previsti ai commi 3 e 4 nonché sulla base degli schemi di riferimento di cui agli allegati B e C al presente regolamento e sono sottoscritti per accettazione dal richiedente.
3. Il foglio di condizioni per la costruzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) caratteristiche tecniche e geometriche dell’opera di ritenuta e dell’impianto;
b) modalità di costruzione dell’opera di ritenuta;
c) caratteristiche dei materiali impiegati e relative prove di controllo;
d) lavori riguardanti la zona di fondazione e di imposta;
e) tipologia e localizzazione delle opere complementari dell’opera di ritenuta;
f) tipologia e localizzazione delle eventuali opere accessorie dell’opera di ritenuta;
g) franco minimo;
h) caratteristiche ed eventuali modalità di realizzazione della strada d’accesso all’impianto;
i) verifiche da effettuarsi in corso d’opera;
j) durata dei lavori;
k) modalità di collaudo;
l) relazione tecnica contenente i criteri generali per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi in caso di eventuale cessazione definitiva delle opere o di abbandono dell’invaso, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 19.
4. Il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) caratteristiche dell’opera di ritenuta e dell’impianto, conformemente alle eventuali variazioni in corso d’opera;
b) lavori di manutenzione dell’opera di ritenuta;
c) manutenzione delle opere complementari ed accessorie;
d) controlli in fase di esercizio;
e) modalità di vigilanza e di allerta;
f) frequenza delle verifiche di funzionalità dell’impianto, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 14;
g) norme di regolamentazione d’uso della risorsa idrica in caso di emergenza;
h) numero, tipo e localizzazione delle eventuali apparecchiature di controllo;
i) specie e frequenze delle misure;
j) luoghi da assoggettare ad osservazione diretta con la relativa frequenza;
k) modalità di comunicazione di chiusura temporanea o definitiva dell’esercizio delle opere di ritenuta e relativi adempimenti, nonché, in caso di cessazione definitiva delle opere e di abbandono dell’invaso, eventuali prescrizioni finalizzate al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dell’impianto e alla tutela della pubblica incolumità nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 19 e in conformità con i criteri contenuti nella relazione tecnica di cui al comma 3, lettera l).
5. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all’articolo 3, il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, oltre a quanto indicato al comma 4, riporta:
a) il progetto di gestione dell’invaso di cui all’Sito esternoarticolo 114 del d.lgs. 152/2006 ;
b) l’ubicazione della residenza dell’addetto alla vigilanza, e l’indicazione del numero di reperibilità dello stesso, da contattare in modo tale che sia garantito un rapido tempo di intervento; (44)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 10.

c) le norme relative all’installazione di cartelli monitori, di dispositivi di segnalazione acustica e della strumentazione idrometrica;
d) le modalità di attuazione del sistema di allertamento, in coerenza con le specifiche definite a tal fine nell’ambito dei piani (45)

Parola soppressa con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 10.

di protezione civile.
6. Le modifiche al foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 7, comma 4 della l.r. 64/2009 , sono unilateralmente apportate dalla struttura regionale competente (46)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 10.

con specifico provvedimento da comunicare al titolare dell’autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo esercisce l’impianto.
Art. 12
-Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009 )
1. La struttura regionale competente (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 11.

ha facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e di eseguire le indagini e i controlli che ritenga necessari in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell’impianto. A tal fine il soggetto autorizzato è tenuto a fornire i mezzi e le prestazioni professionali che la struttura regionale competente (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 11.

ritenga necessarie, garantendo il libero accesso al cantiere.
2. La struttura regionale competente (48)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 11.

può, in qualunque momento, prescrivere i lavori che si rendessero necessari per la perfetta funzionalità dell’impianto e la salvaguardia della pubblica incolumità.
Art. 13
1. Il collaudo in corso d’opera è effettuato, per le opere pubbliche, nei casi di cui all’articolo 215 del d.p.r. n. 207 del 5/10/2010. Nel caso di opere private, la struttura regionale competente stabilisce, al momento del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, quali di esse assoggettare a collaudo in corso d’opera. (49)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 12.

4. Nel corso delle operazioni di collaudo, il collaudatore o la commissione di collaudo devono verificare e certificare in particolare:
a) che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte conformemente al progetto definitivo approvato e al foglio di condizioni per la costruzione;
b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;
d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.
5. Al termine del collaudo finale, il titolare dell’autorizzazione trasmette copia del certificato di collaudo alla struttura regionale competente (53)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 12.

, entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.
6. Gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 non sono soggetti alle operazioni di collaudo. Per questi, il direttore dei lavori rilascia un certificato di regolare esecuzione, che è trasmesso alla struttura regionale competente (54)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 12.

a cura del titolare dell’autorizzazione entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.
Art. 14
- Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) l.r.64/2009 )
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della l.r. 64/2009 , il titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l’esercizio dell’impianto è tenuto a presentare alla struttura regionale competente (55)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 13.

rapporti scritti attestanti la funzionalità dell’impianto ed il perfetto stato di manutenzione ed efficienza di tutte le opere ad esso relative. Tali rapporti sono redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della l.r. 64/2009 .
2. La frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1 è indicata nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, con decorrenza a partire dal 31 dicembre successivo alla data del rilascio del certificato di collaudo di cui all’articolo 13, comma 5, oppure del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 13, comma 6. Essa non può comunque essere superiore (56)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 13.

a:
a) cinque anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 1 di cui all’allegato A al presente regolamento;
b) tre anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 2 e 3 (57)

Parole inserite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 13.

di cui all’allegato A al presente regolamento;
c) un anno per i primi due anni di esercizio e due anni per i successivi, per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento; (58)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 13.

3. La struttura regionale competente (60)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 13.

, in relazione alla situazione di rischio determinata dalle caratteristiche dell’impianto, può stabilire, nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, una maggiore frequenza dei rapporti tecnici, rispetto a quanto previsto al comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la struttura regionale competente (61)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 13.

può, in qualunque momento, stabilire una diversa frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1, modificando a tal fine il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione.
Art. 15
- Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) l.r. 64/2009 )
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della l.r. 64/2009 , la struttura regionale competente effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, e nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento. (62)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 14.

2. Oltre ai casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente (63)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 14.

effettua periodiche visite di controllo:
a) a seguito di segnalazioni di altri enti o organi preposti alla salvaguardia della pubblica incolumità;
b) quando, nei rapporti tecnici di cui all’articolo 14, sono state evidenziate carenze nella sicurezza dell’impianto; in questo caso i controlli possono essere sospesi dopo due anni dalla cessazione delle manifestazioni di potenziale rischio;

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.