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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO II
- Classificazione degli impianti e valutazione del rischio
Art. 3
- Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) l.r. 64/2009 )
1. Le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009 sono suddivise nelle seguenti classi in base all’altezza dell’opera di ritenuta ed al volume d’invaso:
a) Classe A: impianti di altezza superiore a due metri e inferiore o uguale a 5 metri o volume d’invaso superiore a 5.000 metri cubi e inferiore o uguale a 30.000 metri cubi;
b) Classe B: impianti di altezza superiore a 5 metri e inferiore o uguale a 7 metri o volume d’invaso superiore a 30.000 metri cubi e inferiore o uguale a 70.000 metri cubi;
c) Classe C: impianti di altezza superiore a 7 metri e inferiore o uguale a 10 metri o volume d’invaso superiore a 70.000 metri cubi e inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;
d) Classe D: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d’invaso superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 300.000 metri cubi;
e) Classe E: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d’invaso superiore a 300.000 metri cubi e inferiore o uguale a 1.000.000 metri cubi.
2. Qualora l’impianto abbia dimensioni identificative di due diverse classi, esso è assegnato alla classe di livello superiore.
Art. 4
- Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009 )
1. Il rischio indotto, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera g), è valutato considerando il grado ed il tipo di antropizzazione e le caratteristiche strutturali e manutentive degli sbarramenti. In base a tali valutazioni sono individuati gli stati di rischio indotto descritti ai commi 2 e 3.
2. Per i nuovi sbarramenti, non ancora realizzati, soggetti ad autorizzazione alla costruzione ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 64/2009 , sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:
a) basso, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l’aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile;
b) moderato, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;
c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, si ritengono coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;
2) condizione geologica dell’area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo.
3. Per gli sbarramenti già esistenti sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:
a) basso, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l’aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile;
2) mancata manutenzione degli organi di scarico;
b) moderato, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;
2) presenza di scarichi di fondo che attraversano lo sbarramento;
3) errato dimensionamento o posizionamento degli organi di scarico;
4) situazione geologica non sufficientemente conosciuta a monte del rilevato, per la quale tuttavia si possano escludere situazioni di instabilità dei versanti o dello sbarramento;
5) mancata manutenzione dello sbarramento, prevalentemente per quelli in materiale sciolto;
c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, vi è la probabilità di coinvolgimento di agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;
2) presenza di infiltrazioni nel corpo diga, provenienti dalle spalle o dalle fondazioni;
3) condizione geologica dell’area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo;
4) assenza di organi di scarico;
5) insufficiente dimensionamento degli organi di scarico dello sbarramento a fronte di elevate portate di piena.
Art. 5
- Scelta dell’area per valutazioni di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009 )
1. L’area significativa indagata a valle per le valutazioni di rischio di cui all’articolo 4 in direzioni idraulicamente non trascurabili è valutata per una distanza L pari a:
L = V/(2*104 )
con valore minimo di L da assumere pari ad 1 chilometro, dove L viene calcolato in chilometri e V, espresso in metri cubi, è il volume d’invaso.
2. Sono fatte salve particolari situazioni per le quali la struttura regionale competente (15)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 3.

, in sede di istruttoria, valuta la necessità di individuare estensioni dell’area da indagare diverse rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 1.
2 bis. Per la definizione dell’area a cui estendere la valutazione del rischio possono essere utilizzati codici di calcolo che consentano di simulare numericamente la propagazione dell’onda di piena a valle a seguito del collasso totale o parziale dello sbarramento con formazione di una breccia di deflusso, in funzione del materiale e della tecnica di costruzione dello stesso. In alternativa può essere utilizzato un metodo speditivo che permette di individuare, con sufficiente margine di sicurezza, la porzione di valle, interessata dall’onda conseguente il potenziale collasso dello sbarramento, con le modalità riportate nell’allegato A1. (16)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 3.

Art. 6
- Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) l.r. 64/2009 )
1. Sulla base dello stato di rischio determinato ai sensi dell’articolo 4, e della classe dell’invaso assegnata secondo i criteri di cui all’articolo 3, la struttura regionale competente (17)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 4.

attribuisce ad ogni invaso una specifica classe di rischio tra quelle individuate nell’allegato A al presente regolamento.
2. La struttura regionale competente (18)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 4.

provvede all’attribuzione della classe di rischio di cui al comma 1 al momento del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione o alla modifica dell’impianto, quando l’intervento di modifica determina l’assegnazione ad una diversa classe di rischio, nonché al momento del ricevimento della denuncia di esistenza di cui all’articolo 16, o del rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione e di sanatoria di cui agli articoli 17 e 18.
3. La struttura regionale competente (19)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 4.

può, in qualunque momento, attribuire all’impianto una classe di rischio diversa rispetto a quella già assegnata ai sensi del comma 2, quando il mutamento dello stato di rischio, della classe d’invaso, o di entrambe le condizioni, determinano la necessità di una riclassificazione del rischio.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.