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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO I
- Oggetto e definizioni
Art. 1
1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), il presente regolamento disciplina il procedimento di approvazione dei progetti ed il controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle opere di cui all’articolo 1 della medesima legge.
2. Sono fatte salve le norme tecniche statali in materia di progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento.
Art. 2
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
a) Altezza dello sbarramento: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota del punto più depresso dei paramenti;
b) quota di massimo invaso: quota massima a cui può giungere il livello dell’acqua dell’invaso nel caso in cui si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione del moto ondoso;
c) quota di massima regolazione: quota del livello dell’acqua alla quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro;
d) altezza di massima ritenuta: dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell’alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte; differenza tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del parametro di monte; (11)

Periodo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 2.

e) franco: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota di massimo invaso;
f) volume totale di invaso: capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione;volume del serbatoio compreso tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del paramento di monte; (12)

Periodo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 2.

g) volume di invaso: volume del serbatoi compreso tra la quota di massima regolazione e la quota del punto più depresso del paramento di monte; (13)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 2.

g bis) rischio indotto : rischio prodotto sulle aree a valle dello sbarramento per effetto della costruzione dell’impianto. (14)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 2.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.