Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
CAPO I
- Oggetto e definizioni
Art. 1
-Oggetto (articolo 14 l.r. 64/2009 )
1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), il presente regolamento disciplina il procedimento di approvazione dei progetti ed il controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle opere di cui all’articolo 1 della medesima legge.
2. Sono fatte salve le norme tecniche statali in materia di progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento.
Art. 2
-Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) l.r. 64/2009 )
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
a) Altezza dello sbarramento: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota del punto più depresso dei paramenti;
b) quota di massimo invaso: quota massima a cui può giungere il livello dell’acqua dell’invaso nel caso in cui si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione del moto ondoso;
c) quota di massima regolazione: quota del livello dell’acqua alla quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro;
d) altezza di massima ritenuta: dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell’alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte; differenza tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del parametro di monte; (11)
e) franco: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota di massimo invaso;
f) volume totale di invaso: capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione;volume del serbatoio compreso tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del paramento di monte; (12)
g) volume di invaso: volume del serbatoi compreso tra la quota di massima regolazione e la quota del punto più depresso del paramento di monte; (13)
g bis) rischio indotto : rischio prodotto sulle aree a valle dello sbarramento per effetto della costruzione dell’impianto. (14)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.