Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 9
- Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) (30)
1. Il progetto preliminare è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
2. Il progetto preliminare ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta.
3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare.
4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta - dighe e traverse), riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione preliminare ed in particolare indicano: (31)
a) l’uso a cui è destinato l’impianto;
b) la valutazione della classe di rischio ai sensi dell’articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4); (32)
c) gli elementi macroscopici di rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorio o indotti per effetto della costruzione dell’impianto, necessari a valutare l’ammissibilità dell’opera;
d) per le opere per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi D ed E di cui all’articolo 3, la reale possibilità di reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l’indicazione delle eventuali relative cave di prestito; (33)
e) i bacini idrografici sottesi all’opera di ritenuta ed il reticolo idraulico afferente l’invaso;
f) i calcoli idrologici giustificativi dei valori assunti per le portate di progetto e verifica dell’impianto, con riferimento ad un tempo di ritorno pari a 200 anni per gli invasi esistenti, pari a 500 anni in caso di sbarramenti di altezza inferiore o uguale a 10 metri ed a 1000 anni in caso di sbarramenti di altezza superiore 10 metri;
g) la valutazione dell’entità del probabile trasporto solido ai fini della determinazione del rischio di interrimento, per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe.
5. La struttura regionale competente approva il progetto preliminare e, ove necessario in relazione alla tipologia di opere od impianto, acquisisce, in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo, i pareri e gli atti di assenso di altre amministrazioni pubbliche interessate, fra i quali, in particolare:
a) nulla osta dell’autorità militare competente per territorio in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta).
b) verifica da parte dell’Amministrazione comunale della compatibilità del nuovo invaso rispetto agli insediamenti esistenti. (34)
6. La struttura regionale competente (35) comunica al soggetto richiedente il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, che può eventualmente contenere prescrizioni per l’elaborazione del progetto definitivo.
7. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto preliminare si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. (36)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.