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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 8
- Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009 )
1. La domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti è presentata alla struttura regionale territorialmente competente (22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009 e dell’articolo 14, comma 1, lettera f, della l.r. 91/1998 .
2. Tra gli interventi di modifica oggetto di autorizzazione, sono compresi quelli effettuati per l’adeguamento funzionale degli impianti esistenti nonché quelli effettuati per l’adeguamento strutturale dei medesimi che esulano dalle operazioni di manutenzione previste nel foglio di condizioni di cui all’articolo 11, comma 4.
3. Nella domanda sono indicati i seguenti elementi:
a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza dello sbarramento;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
5) della proposta della nuova classe di rischio di cui all’articolo 6, qualora l’intervento determini l’attribuzione di una classe di rischio diversa da quella già assegnata, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell’Allegato A1 punti 3) e 4); (23)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
c) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
d) uso dell’impianto al momento della domanda ed a seguito dell’intervento di modifica;
e) estremi degli atti autorizzativi relativi all’impianto esistente;
f) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;
g) descrizione delle modifiche che si intendono apportare all’impianto esistente con indicazione dell'eventuale nuovo contesto geologico (24)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

nel caso di interventi di modifica funzionale, delle nuove dimensioni dell’opera di ritenuta.
3 bis. In caso di opere regolarmente autorizzate, qualora I dati di cui al comma 3 non sono variati, si può fare riferimento ai dati già in possesso della pubblica amministrazione così come ricavabili dagli atti autorizzativi, rilasciati al richiedente, di cui vengono forniti gli estremi. (25)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

4. Alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegato il progetto preliminare dell’impianto modificato, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 7, comma 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell’opera. In tali casi la struttura regionale competente, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell’impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l’opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all’articolo 9, comma 5. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

6. Qualora la modifica determini l’attribuzione all’impianto della classe D o E ai sensi dell’articolo 3, alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegato il progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 7, comma 4. (27)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

7. Nelle more del procedimento di autorizzazione alla modifica, ogni variazione dei dati di cui al comma 3 è comunicata alla struttura regionale competente. (28)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.

7 bis. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per le modifiche degli impianti da autorizzare ai sensi del presente articolo, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso. (29)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 7.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.