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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 7
1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di nuove opere è presentata alla struttura regionale territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009.
2. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto preliminare dell’opera, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. Nell’ambito del progetto preliminare, oltre ai contenuti previsti all’articolo 9, sono indicati i seguenti elementi:
a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza dello sbarramento;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato e della località abitata più vicina;
c) uso cui l’impianto è destinato;
d) proposta della classe di rischio da attribuire all’impianto, ai sensi dell’articolo 6;
e) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
f) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;
g) eventuale funzione strategica antincendio dell’invaso, opportunamente certificata dall’autorità competente.
3. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell’opera. In tali casi la struttura regionale competente, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell’impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l’opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all’articolo 9, comma 5.
4. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all’articolo 3, alla domanda di autorizzazione è allegato anche il progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), elaborato nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 114, comma 4 del d.lgs. 152/2006.
5. Nelle more del procedimento autorizzatorio, ogni variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata alla struttura regionale competente.
6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti di autorizzare, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.