Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 6
- Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) l.r. 64/2009 )
1. Sulla base dello stato di rischio determinato ai sensi dell’articolo 4, e della classe dell’invaso assegnata secondo i criteri di cui all’articolo 3, la struttura regionale competente (17) attribuisce ad ogni invaso una specifica classe di rischio tra quelle individuate nell’allegato A al presente regolamento.
2. La struttura regionale competente (18) provvede all’attribuzione della classe di rischio di cui al comma 1 al momento del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione o alla modifica dell’impianto, quando l’intervento di modifica determina l’assegnazione ad una diversa classe di rischio, nonché al momento del ricevimento della denuncia di esistenza di cui all’articolo 16, o del rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione e di sanatoria di cui agli articoli 17 e 18.
3. La struttura regionale competente (19) può, in qualunque momento, attribuire all’impianto una classe di rischio diversa rispetto a quella già assegnata ai sensi del comma 2, quando il mutamento dello stato di rischio, della classe d’invaso, o di entrambe le condizioni, determinano la necessità di una riclassificazione del rischio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.