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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 5
- Scelta dell’area per valutazioni di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009 )
1. L’area significativa indagata a valle per le valutazioni di rischio di cui all’articolo 4 in direzioni idraulicamente non trascurabili è valutata per una distanza L pari a:
L = V/(2*104 )
con valore minimo di L da assumere pari ad 1 chilometro, dove L viene calcolato in chilometri e V, espresso in metri cubi, è il volume d’invaso.
2. Sono fatte salve particolari situazioni per le quali la struttura regionale competente (15)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 3.

, in sede di istruttoria, valuta la necessità di individuare estensioni dell’area da indagare diverse rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 1.
2 bis. Per la definizione dell’area a cui estendere la valutazione del rischio possono essere utilizzati codici di calcolo che consentano di simulare numericamente la propagazione dell’onda di piena a valle a seguito del collasso totale o parziale dello sbarramento con formazione di una breccia di deflusso, in funzione del materiale e della tecnica di costruzione dello stesso. In alternativa può essere utilizzato un metodo speditivo che permette di individuare, con sufficiente margine di sicurezza, la porzione di valle, interessata dall’onda conseguente il potenziale collasso dello sbarramento, con le modalità riportate nell’allegato A1. (16)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 3.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.