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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 4
- Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009 )
1. Il rischio indotto, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera g), è valutato considerando il grado ed il tipo di antropizzazione e le caratteristiche strutturali e manutentive degli sbarramenti. In base a tali valutazioni sono individuati gli stati di rischio indotto descritti ai commi 2 e 3.
2. Per i nuovi sbarramenti, non ancora realizzati, soggetti ad autorizzazione alla costruzione ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 64/2009 , sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:
a) basso, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l’aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile;
b) moderato, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;
c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, si ritengono coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;
2) condizione geologica dell’area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo.
3. Per gli sbarramenti già esistenti sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:
a) basso, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l’aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile;
2) mancata manutenzione degli organi di scarico;
b) moderato, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;
2) presenza di scarichi di fondo che attraversano lo sbarramento;
3) errato dimensionamento o posizionamento degli organi di scarico;
4) situazione geologica non sufficientemente conosciuta a monte del rilevato, per la quale tuttavia si possano escludere situazioni di instabilità dei versanti o dello sbarramento;
5) mancata manutenzione dello sbarramento, prevalentemente per quelli in materiale sciolto;
c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, vi è la probabilità di coinvolgimento di agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;
2) presenza di infiltrazioni nel corpo diga, provenienti dalle spalle o dalle fondazioni;
3) condizione geologica dell’area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo;
4) assenza di organi di scarico;
5) insufficiente dimensionamento degli organi di scarico dello sbarramento a fronte di elevate portate di piena.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.