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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 3
- Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) l.r. 64/2009 )
1. Le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009 sono suddivise nelle seguenti classi in base all’altezza dell’opera di ritenuta ed al volume d’invaso:
a) Classe A: impianti di altezza superiore a due metri e inferiore o uguale a 5 metri o volume d’invaso superiore a 5.000 metri cubi e inferiore o uguale a 30.000 metri cubi;
b) Classe B: impianti di altezza superiore a 5 metri e inferiore o uguale a 7 metri o volume d’invaso superiore a 30.000 metri cubi e inferiore o uguale a 70.000 metri cubi;
c) Classe C: impianti di altezza superiore a 7 metri e inferiore o uguale a 10 metri o volume d’invaso superiore a 70.000 metri cubi e inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;
d) Classe D: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d’invaso superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 300.000 metri cubi;
e) Classe E: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d’invaso superiore a 300.000 metri cubi e inferiore o uguale a 1.000.000 metri cubi.
2. Qualora l’impianto abbia dimensioni identificative di due diverse classi, esso è assegnato alla classe di livello superiore.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.