Menù di navigazione

Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 16
1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2017, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)” il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, inoltra alla struttura regionale competente apposita denuncia di esistenza di tale impianto.
2. Ai fini di cui al comma 1, nella denuncia di esistenza l’interessato, mediante apposita scheda redatta sulla base del modulo 9, allegato al presente regolamento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
a) anno in cui l’impianto è stato realizzato;
b) caratteristiche tecniche dell’impianto, esistente o in corso di realizzazione, con indicazione:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza;
3) del volume totale dell’invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
5) stato di manutenzione
6) eventuale uso strategico antincendio appositamente certificato dall’autorità competente;
c) localizzazione georeferenziata dell’impianto, attestata da cartografia e altra idonea ed aggiornata documentazione fotografica, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
d) uso dell’impianto ed estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata.
3. In caso di opere regolarmente autorizzate, l’interessato dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso :
1) del progetto regolarmente approvato e recante gli estremi dell’atto autorizzativo alla costruzione dell’impianto da cui risultino , oltre ai dati di cui alle lettere a) b) c) d), la rispondenza delle caratteristiche geometriche dell'opera di ritenuta e dell'invaso al progetto autorizzato, il rispetto delle dimensioni degli organi di scarico e delle altre opere connesse; il buono stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, la stabilità dei versanti, nonché della strada di accesso all’impianto;
2) del certificato di collaudo, ove previsto dalla normativa al momento della realizzazione delle opere;
3) dei fogli di condizioni per la costruzione per l'esercizio e la manutenzione dell'invaso, ove rilasciati, o altra idonea documentazione.
4. Nel rispetto della legislazione di settore, i dati tecnici dichiarati ai sensi del comma 2, ove non risultanti da idonea documentazione tecnica in possesso del denunziante, da esibire a richiesta dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 14 comma 2 lettera g) della l.r. 64/2009, sono asseverati mediante apposita dichiarazione, sottoscritta da professionista abilitato secondo l'ordinamento professionale di appartenenza.
5. Agli impianti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.