Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 14
- Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) l.r.64/2009 )
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della l.r. 64/2009 , il titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l’esercizio dell’impianto è tenuto a presentare alla struttura regionale competente (55) rapporti scritti attestanti la funzionalità dell’impianto ed il perfetto stato di manutenzione ed efficienza di tutte le opere ad esso relative. Tali rapporti sono redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della l.r. 64/2009 .
2. La frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1 è indicata nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, con decorrenza a partire dal 31 dicembre successivo alla data del rilascio del certificato di collaudo di cui all’articolo 13, comma 5, oppure del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 13, comma 6. Essa non può comunque essere superiore (56) a:
a) cinque anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 1 di cui all’allegato A al presente regolamento;
b) tre anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 2 e 3 (57) di cui all’allegato A al presente regolamento;
c) un anno per i primi due anni di esercizio e due anni per i successivi, per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento; (58)
3. La struttura regionale competente (60), in relazione alla situazione di rischio determinata dalle caratteristiche dell’impianto, può stabilire, nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, una maggiore frequenza dei rapporti tecnici, rispetto a quanto previsto al comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la struttura regionale competente (61) può, in qualunque momento, stabilire una diversa frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1, modificando a tal fine il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.