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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 13
1. Il collaudo in corso d’opera è effettuato, per le opere pubbliche, nei casi di cui all’articolo 215 del d.p.r. n. 207 del 5/10/2010. Nel caso di opere private, la struttura regionale competente stabilisce, al momento del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, quali di esse assoggettare a collaudo in corso d’opera. (49)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 12.

4. Nel corso delle operazioni di collaudo, il collaudatore o la commissione di collaudo devono verificare e certificare in particolare:
a) che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte conformemente al progetto definitivo approvato e al foglio di condizioni per la costruzione;
b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;
d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.
5. Al termine del collaudo finale, il titolare dell’autorizzazione trasmette copia del certificato di collaudo alla struttura regionale competente (53)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 12.

, entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.
6. Gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 non sono soggetti alle operazioni di collaudo. Per questi, il direttore dei lavori rilascia un certificato di regolare esecuzione, che è trasmesso alla struttura regionale competente (54)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 12.

a cura del titolare dell’autorizzazione entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.