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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 10
- Progetto definitivo (articolo 3 comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009 )
1. Il progetto definitivo è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
2. Il progetto definitivo ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta.
3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare.
4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione definitiva ed in particolare indicano:
a) le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare;
b) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare;
c) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l’impatto ambientale dell’opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;
d) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell’invaso;
e) le prove, le indagini ed i rilevamenti eseguiti che descrivono in particolare:
1) la geomorfologia e la litologia dell’area in esame, mediante analisi estese fino a profondità idonee all’opera in progetto;
2) lo studio geostrutturale, con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio ed alla stabilità dei pendii circostanti nelle condizioni di serbatoio con livello al massimo invaso, in caso di evento sismico, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
3) gli effetti sull’idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;
f) le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;
g) le verifiche di filtrazione e sifonamento; le verifiche di stabilità dell’opera di ritenuta e del complesso diga-terreno di fondazione, effettuate almeno con riferimento a ciascuna delle seguenti condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso, in caso di evento sismico nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
h) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per le portate di progetto ed il conseguente dimensionamento delle opere complementari;
i) la valutazione del trasporto solido con riferimento allo sviluppo dell’interrimento dell’impianto e alla stima della variazione della dinamica d’alveo a monte e valle dello stesso per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe;
j) il calcolo strutturale dello sbarramento, delle opere e delle infrastrutture accessorie, tenendo conto del grado di sismicità della zona ove è ubicato l’impianto;
k) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e, nel caso di invasi ricadenti nella classe D ed E di cui all’articolo 3, dovute a ipotetico collasso dello sbarramento. (37)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 possono essere omesse le indicazioni previste al comma 4 lettere d, i, k). Per gli impianti ricadenti nella classe A qualora costituiti da rilevato in terra, le verifiche indicate al comma 4, lettera h) non sono necessarie nel caso in cui i paramenti di monte abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:3 e quelli di valle abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:2,5. (38)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

6. I disegni tecnici rappresentano l’intero impianto nella sua configurazione definitiva, e comunque comprendono:
a) la planimetria generale dell’intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l’opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie e le isoipse equidistanti 5 metri, ottenute da rilievo topografico diretto;
b) la planimetria e le sezioni trasversali e longitudinali dell’opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche delle opere, con indicazione delle isoipse equidistanti 2 metri;
c) la planimetria, le sezioni e gli eventuali prospetti delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche delle opere;
d) il profilo dell’invaso lungo l’asse longitudinale in scala 1:500;
e) il diagramma riunito dei volumi invasati e delle superfici in rapporto alle quote dell’invaso;
f) il diagramma dei tempi di svuotamento dell’invaso per mezzo del solo scarico di fondo;
g) i particolari costruttivi in scala adeguata di tutte le opere che richiedono una dettagliata rappresentazione delle caratteristiche e della tecnica costruttiva, quali organi di scarico e relativi meccanismi di manovra, opera di presa e di derivazione e relativi meccanismi di manovra e manufatti di alloggio, drenaggi, opere di protezione delle sponde e delle scarpate del bacino di accumulo, sistemi di sicurezza e di allerta, opere accessorie connesse allo sbarramento;
h) l’adeguata rappresentazione grafica delle opere accessorie e di rifinitura.
7. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 possono essere omesse le rappresentazioni grafiche indicate nel comma 6, lettere e), f ), h).
8. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3, oppure per quelli che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nelle classi di rischio 1 e 2 di cui all’allegato A al presente regolamento, la struttura regionale competente (39)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

può concordare con il richiedente il livello di approfondimento delle indagini da effettuare in relazione all’importanza dell’opera.
9. La struttura regionale competente (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

, previa sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente dei fogli di condizioni di cui all’articolo 11, approva il progetto e autorizza la costruzione o la modifica dell’impianto provvedendo altresì alla classificazione del medesimo e del relativo rischio ai sensi degli articoli 3 e 6.
10. La struttura regionale competente trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 9 al richiedente. (41)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.

11. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto definitivo e della contestuale autorizzazione alla costruzione o modifica dell’impianto si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Eventuali pareri, atti di assenso di altre amministrazioni, necessari alla realizzazione delle opere o all'esercizio dell'impianto, sono rilasciati in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. (42)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 9.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.