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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella CAPO I- Oggetto e definizioni
espandere cartella CAPO II- Classificazione degli impianti e valutazione del rischio
espandere cartella CAPO III- Norme generali per la progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza
espandere cartella CAPO IV- Norme generali per la disciplina degli impianti in atto
espandere cartella CAPO V- Disposizioni relative alla comunicazione di dati, all’inoltro di domande, attestazioni e documentazione e alla trasmissione di atti.
chudere cartella CAPO VI- Disposizioni transitorie e finali
Art. 22- Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 l.r. 64/2009)
Art. 23- Contenuti essenziali del progetto di gestione dell’invaso per gli sbarramenti non soggetti al d.p.r. 1363/1959 (articolo14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009)
Art. 23 bis- Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni. (articolo 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009)
Art. 23 ter- Disposizioni particolari per i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio. Termini dei procedimenti.(articoli 1, comma 5 ter e 14, comma 1, l.r .64/2009)
Art. 23 quater- Disposizione transitoria per I procedimenti in corso
Art. 24- Termini dei procedimenti
- Allegato A
- Allegato A1
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato D
- Allegato modulo 9

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.