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Regolamento 9 febbraio 2010, n. 7/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42, comma 4 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio),


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 novembre 2009;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la delibera della Giunta regionale del 14 dicembre 2009 n. 1176;


Visto il parere favorevole espresso dalle commissioni consiliari “Agricoltura” e “Territorio e Ambiente” nella seduta congiunta dell’ 8 gennaio 2010;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 119;


Considerato quanto segue:


1. le modifiche introdotte alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) con la legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008) rendono necessario adeguare le disposizioni contenute nel regolamento della Giunta regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


2. la situazione reale degli imprenditori agricoli toscani, dove spesso l’attività lavorativa agricola viene svolta da coadiuvanti familiari o dipendenti, ha evidenziato la necessità di individuare tra le esigenze abitative da valutare ai fini della realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche quelle dei coadiuvanti familiari dell’imprenditore agricolo o degli addetti a tempo indeterminato dell’azienda;


3. l’esperienza derivante dall’applicazione del d.p.g.r. 5/R/2005 ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche puntuali alle condizioni necessarie e ai requisiti richiesti per la costruzione di nuovi annessi agricoli, manufatti precari e serre;


4. l’esigenza di introdurre semplificazioni amministrative e procedurali alle modalità di presentazione e di approvazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito “programma aziendale”, ha portato a snellire l’iter procedurale di approvazione del programma aziendale stesso e a rivalutare le modalità di presentazione del programma aziendale al comune, tramite la previsione di modalità telematiche;


5. il termine previsto per l’approvazione del programma aziendale da parte del comune appare congruo in relazione alla complessità del procedimento;


si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.