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Regolamento 9 febbraio 2010, n. 7/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 3
1. Il comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituito dal seguente:
2. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”, è presentato dall’imprenditore agricolo al comune competente
per territorio con le modalità di cui all’articolo 9, comma 1.
2. Il comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituito dal seguente:
3. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che la costruzione di un nuovo edificio è necessaria alla conduzione del fondo, deve risultare che il fondo necessita di utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al tempo annuo complessivo di un’unità lavorativa uomo (ULU), per ogni unità abitativa, comprese le unità esistenti. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Nelle zone montane o svantaggiate, come definite dalle vigenti disposizioni comunitarie, le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà. In altre zone collinari o svantaggiate il piano territoriale di coordinamento può prevedere valori intermedi tra 1728 ore e 864 ore nelle diverse parti del territorio.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 5/R/2007 è aggiunto il seguente:
3.bis. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che l’edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola, l’imprenditore agricolo deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e avere necessità di risiedere sul fondo;
b) avere dei familiari coadiuvanti iscritti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che necessitano di risiedere sul fondo;
c) avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo.
4. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituita dalla seguente:
a) la dimensione massima e minima ammissibile di ogni unità abitativa;
5 . La lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituita dalla seguente:
b) i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il piano di indirizzo energetico regionale (PIER) e con il PIT, tenendo conto degli indirizzi contenuti nel piano territoriale di coordinamento.
6. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
c) la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del territorio e del paesaggio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.