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Regolamento 9 febbraio 2010, n. 7/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 2
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituita dalla seguente:
e) 10 ettari per i castagneti da frutto, l’arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituita dalla seguente:
f) 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate come definite all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.
”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 5/R/2007 è inserito il seguente comma:
1bis. Per le aziende biologiche iscritte nell’elenco regionale operatori biologici di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.