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Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 12
- Inserimento della Sezione V bis del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo la Sezione V del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente Sezione:
Sezione V bis
Nido aziendale
Art. 26 bis
Standard di base e ricettività
1. Il nido aziendale, di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2002, è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.
2. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.
3. La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini
frequentanti. Nei comuni sotto i diecimila abitanti la ricettività minima del nido aziendale è ridotta a dieci bambini frequentanti.
4. Il nido aziendale può essere costituito:
a) in locali interni ad aziende pubbliche e private;
b) presso strutture direttamente pertinenziali o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse.
5. I nidi aziendali possono essere realizzati:
a) all’interno di locali o strutture già esistenti;
b) all’interno di locali o strutture di nuova costruzione.
6. Il nido aziendale collocato all’interno di locali o strutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all’articolo 26 ter.
7. Il nido aziendale collocato all’interno di locali o strutture di nuova costruzione, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16.
8. I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del comune.
9. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
10. Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.
Art. 26 ter
Nidi aziendali collocati all’interno di locali o strutture esistenti
1. Ai nidi aziendali collocati all’interno di locali o strutture esistenti per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.
2. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all’interno del nido aziendale, non è inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15 comma 2.
3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e al riposo.
4. Se nell’area riservata ai servizi igienici non è presente la zona dedicata al cambio e alla pulizia dei bambini, la dimensione complessiva dei servizi igienici non è inferiore a 15 metri quadri.
5. Gli spazi di cui all’articolo 14 comma 5, possono essere situati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscono comunque la funzionalità dell'attività.
6. In ogni nido aziendale deve essere presente un'area esterna a suo uso esclusivo, anche ricavabile in aree di verde pubblico non direttamente pertinenziali alla struttura, di superficie non inferiore agli spazi destinati al gioco e al riposo.
7. L’area esterna, di cui al comma 6, deve risultare accessibile, controllabile e attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.
8. Nel caso in cui il servizio sia impossibilitato a disporre dell’area esterna di cui al comma 6, per la presenza di rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, il comune rilascia l’autorizzazione soltanto dopo aver accertato tale impossibilità.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.