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Regolamento 24 dicembre 2009, n. 79/R

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) la quale prevede all’articolo 66, comma 1, lett. e) l’adozione da parte della Giunta regionale di un regolamento per la disciplina dei sistemi telematici di acquisto di cui alla Sezione II del Capo VI della legge;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 1/10/2009;


Visti il parere di cui all’articolo 16 del regolamento della Giunta regionale 18 maggio 2009, n.1;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2009, n. 980;


Visto il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 26 novembre 2009;


Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;


Visto l’ultimo parere della Direzione Generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2009, n. 1190;


Considerato quanto segue:


1. che al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nell’attività contrattuale della pubblica amministrazione vi è stato un progressivo cambiamento che ha portato da una parte alla ricerca di un più efficiente utilizzo dei metodi tradizionali di acquisto e dall’altra all’introduzione e la diffusione di strumenti telematici di approvvigionamento nelle pubbliche amministrazioni, il cosiddetto e-procurement pubblico;


2. che la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi, prendendo atto dello sviluppo negli stati della comunità di nuove tecniche di acquisto elettronico, tecniche che consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, grazie in particolare al risparmio di tempo e di “denaro” derivante dal loro utilizzo, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza;


3. che il Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel recepire la direttiva comunitaria 18/2004, ha previsto l’utilizzo degli strumenti informatici nella gestione delle procedure gare al fine, sempre, di migliorare la trasparenza e raggiungere una maggiore efficienza negli acquisti pubblici;


4. che in Italia con il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) sono stati previsti i criteri e le modalità per l’espletamento da parte delle Amministrazioni pubbliche delle procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi che comprendono lo svolgimento delle procedure di gara in modalità telematica e lo sviluppo del mercato elettronico;


5. che la Regione Toscana ha adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 3/R (Regolamento per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi) un proprio regolamento per disciplinare lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi che ricomprende le procedure di gara effettuate con modalità telematica e gli acquisti sul mercato elettronico;


6. che con la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 ( Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) la Regione, al fine di favorire, nelle procedure contrattuali, i processi di semplificazione e efficienza delle pubbliche amministrazioni nonché i principi di trasparenza e concorrenza, si è assunta il compito di promuovere ed incentivare la diffusione e l’utilizzo tra le amministrazioni dei sistemi e degli strumenti telematici di acquisto che prevedono l'effettuazione delle procedure di gara in modalità telematica e l'acquisto sul mercato elettronico;


7. che la legge regionale, prevede, a tal fine per l’effettuazione delle procedure di gara, l’utilizzo di un sistema telematico realizzato dalla Regione e messo a disposizioni delle amministrazioni del territorio e la costituzione del mercato elettronico della Toscana sul quale possono essere effettuati acquisti di forniture e servizi da parte delle amministrazioni;


8. che la Regione ha realizzato il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzato dalla stessa e dalle amministrazioni del territorio per l’effettuazione delle procedure di gara in modalità telematica, in relazione al quale occorre dettare norme di natura organizzativa per le amministrazioni che lo utilizzano relativamente allo svolgimento delle procedure ed ai rapporti con il gestore del sistema, norme già previste dal regolamento approvato con il d.p.g.r. 3/R/2003;


9. che, al fine della costituzione del mercato elettronico della Toscana (MET) e della realizzazione del sistema a rete di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato “legge finanziaria 2007”) la Regione Toscana ha individuato, in accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze e con Consip, le modalità per la realizzazione del MET;


10. che a seguito delle disposizioni contenute nel presente regolamento si prevede in un ottica di semplificazione e riordino normativo l’abrogazione delle disposizioni già contenute nel precedente regolamento 3/R del 2003.


E’ approvato il presente regolamento


Note del Redattore:

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.