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Regolamento 24 dicembre 2009, n. 79/R

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

TITOLO I
- Disposizioni generali
CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Ambito di applicazione (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007 )
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 47 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), nonché la costituzione ed il funzionamento, in attuazione dell’articolo 66, comma 1, lett. e), della medesima normativa, del mercato elettronico della Toscana.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) relativamente al Titolo I Capo I e al Titolo II Capo II a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 , fatta eccezione per la disposizione dell’articolo 18, comma 2;
b) relativamente alle disposizioni di cui al Titolo II Capo I a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 che utilizzano il sistema telematico di cui all’articolo 5.
Art. 2
- Principi (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007 )
1. Lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di cui all’articolo 1 e la costituzione del mercato elettronico della Toscana avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, parità di trattamento ed economicità, nonché delle disposizioni di recepimento della normativa vigente sulla firma elettronica e sulla documentazione amministrativa.
Art. 3
- Promozione dei sistemi telematici (Articolo 46 l.r. 38/2007 )
1. La Regione, al fine di promuovere presso le imprese la conoscenza e la partecipazione alle procedure di gara in modalità telematica, nonché la presenza delle stesse sul mercato elettronico della Toscana, può concludere accordi con le associazioni di categoria finalizzati alla realizzazione di azioni sul territorio, anche attraverso appositi sportelli dedicati alla formazione ed al supporto alle imprese toscane.
Art. 4
- Definizioni (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007 )
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) procedure di gara: le procedure aperte, ristrette e negoziate, i sistemi dinamici d’acquisizione, gli accordi quadro di cui al Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e le procedure di affidamento dei contratti esclusi di cui all’articolo 27 dello stesso d.lgs. 163/2006; (1)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 1.

b) modalità telematica: l’espletamento delle procedure di gara attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione;
c) mercato elettronico: l’insieme delle procedure che consentono all’amministrazione di effettuare approvvigionamento di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati;
d) mercato elettronico della Toscana (MET): il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e realizzato e gestito da Consip – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. e i mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e degli standard di interoperabilità definiti nel presente regolamento;
e) sistemi elettronici e telematici di negoziazione: l’insieme delle soluzioni tecniche che consentono di effettuare l’affidamento di forniture, servizi e lavori attraverso l’utilizzo delle reti di telecomunicazione e delle procedure informatiche realizzate con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti archiviati, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure di scelta del contraente;
f) sistema: Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);
g) amministrazioni: i soggetti di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 ;
h) responsabile della procedura di gara: ogni soggetto abilitato nell’ambito delle amministrazioni aggiudicatrici ad impegnare l’amministrazione per l’affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori;
h1) unità ordinante: ogni soggetto abilitato dalle amministrazioni aggiudicatrici ad effettuare acquisti attraverso il ricorso al negozio elettronico e al mercato elettronico;
i) gestore del sistema: il soggetto pubblico o privato incaricato della gestione del sistema telematico di negoziazione;
l) concorrente: l’operatore economico che può partecipare alle procedure di gara;
m) fornitore: l’operatore economico abilitato ad inserire nel mercato elettronico i cataloghi dei prodotti per i quali ha conseguito l’abilitazione;
n) sito: il punto di presenza sulle reti telematiche dove sono resi disponibili agli utenti le informazioni e i servizi necessari per gli acquisti telematici;
n bis) registrazione: la procedura con cui l’operatore economico inserisce i propri dati identificativi nel sistema e a seguito della quale vengono associati all’operatore economico i codici di accesso necessari per l’identificazione; (2)

Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 1.

o) identificazione: la procedura che consente l’accesso sicuro al sistema telematico di negoziazione mediante l’utilizzo dei codici di accesso;(3)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 1.

p) indirizzario: l’elenco degli operatori economici che si sono registrati nel sistema telematico di cui all’articolo 5;(3)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 1.

q) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici ;
r) negozio elettronico: lo spazio, nell’ambito del sito, dedicato alla pubblicazione dei contratti stipulati dalla Regione, quale centrale di committenza ai sensi della l.r. 38/2007 , e alla gestione delle adesioni da parte delle amministrazioni.
s) popolamento del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA): l’attività di registrazione di imprese e prodotti nel mercato elettronico volta ad aumentare la numerosità dei soggetti presenti.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.