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Regolamento 24 dicembre 2009, n. 79/R

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

CAPO II
- Mercato Elettronico della Toscana
Art. 18
- Mercato elettronico della Toscana (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni possono avvalersi del mercato elettronico della Toscana (MET) per effettuare acquisti di beni e servizi direttamente da cataloghi predisposti dai fornitori selezionati attraverso un bando di abilitazione.
2. Sul MET gli uffici della Giunta regionale possono effettuare acquisti diretti per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro (12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 7.

sulla base della consultazione dei cataloghi dei fornitori, mentre per importi superiori procedono ad una richiesta di offerta fra i fornitori presenti sul MET nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
Art 19
- MEPA e strumenti di condivisione (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Nel contesto della realizzazione del sistema a rete di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), la Regione, secondo modalità concordate con il Ministero dell’economia e delle finanze e con CONSIP, per quanto di competenza, può svolgere attività utili al “popolamento” del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tenendo conto di specifiche esigenze di carattere locale, anche provenienti dalle amministrazioni, nell’ottica della realizzazione di azioni sinergiche nell’utilizzo del MEPA sul territorio regionale.
2. Sul portale del MEPA, secondo le modalità di cui al comma 1, può essere attivato un apposito spazio dedicato alla Regione Toscana ed accessibile alle Amministrazioni, anche al fine della semplificazione delle procedure di acquisto e dell’ottimizzazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 20
- Interoperabilità dei sistemi informatici (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Nell’ambito del MET, i mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni sono provvisti di modalità tecniche di interfacciamento, in grado di permettere ad altre applicazioni informatiche, opportunamente identificate ed abilitate, l’interrogazione dei cataloghi e l’acquisizione delle informazioni su fornitori e su prodotti e servizi. Le specifiche tecniche necessarie per realizzare tale interoperabilità sono definite con modalità di cui all’articolo 6, commi 2 e 2bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”). La Regione verifica il rispetto delle norme di interoperabilità.
2. La Regione e le amministrazioni, anche in collaborazione con Consip, al fine di semplificare e ridurre gli aggravi procedurali per le imprese, sulla base di modalità concordate, possono predisporre un flusso informativo per la condivisione dei dati degli operatori economici secondo la normativa vigente .
Art. 21
- Gestione dei mercati elettronici delle Amministrazioni (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. I mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni possono essere gestiti da amministrazioni locali, centrali o da gestori appositamente selezionati nel rispetto delleprocedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente.
2. Più amministrazioni possono concorrere alle attività di gestione di uno stesso mercato elettronico, sulla base di accordi che individuino i compiti e le responsabilità di ciascuno.
Art. 22
- Attività per abilitazione dei fornitori (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Le associazioni di categoria, sulla base di appositi accordi e secondo le modalità definite dalla Regione e da CONSIP, possono svolgere attività dirette a favorire la partecipazione degli operatori economici al MET, attraverso il supporto agli stessi nelle fasi di abilitazione, compilazione ed aggiornamento dei cataloghi, nelle fasi di pre-verifica formale del catalogo, negli adempimenti per la pubblicazione del medesimo e nelle ulteriori attività connesse.
Art. 23
- Verifica fornitori, prodotti e servizi (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Ogni mercato elettronico costituito dalle amministrazioni è tenuto al rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione volti ad individuare regole generali atte a verificare l’idoneità, tecnica e giuridica, dei fornitori, nonché dei prodotti e servizi a catalogo. Tali regole sono definite con le modalità di cui all’articolo 6, commi 2 e 2bis, della l.r. 1/2004 .
2. La Regione verifica il rispetto delle regole di cui al comma 1 e della normativa nazionale e comunitaria per ogni mercato elettronico delle amministrazioni.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.