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Regolamento 24 dicembre 2009, n. 79/R

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 6
- Gestore del sistema (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Il gestore del sistema assicura il funzionamento delle procedure telematiche e gestisce i servizi di conduzione tecnica, assumendone la relativa responsabilità.
2. Il gestore del sistema, ove sia un soggetto esterno all’amministrazione, è individuato con le procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente. Il gestore deve stipulare polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati all’amministrazione o a terzi nell’espletamento della sua attività, nonché per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta dell’amministrazione, cura gli adempimenti di competenza della medesima, in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei processi informatici.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.