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Regolamento 24 dicembre 2009, n. 79/R

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 4
- Definizioni (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007 )
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) procedure di gara: le procedure aperte, ristrette e negoziate, i sistemi dinamici d’acquisizione, gli accordi quadro di cui al Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e le procedure di affidamento dei contratti esclusi di cui all’articolo 27 dello stesso d.lgs. 163/2006; (1)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 1.

b) modalità telematica: l’espletamento delle procedure di gara attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione;
c) mercato elettronico: l’insieme delle procedure che consentono all’amministrazione di effettuare approvvigionamento di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati;
d) mercato elettronico della Toscana (MET): il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e realizzato e gestito da Consip – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. e i mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e degli standard di interoperabilità definiti nel presente regolamento;
e) sistemi elettronici e telematici di negoziazione: l’insieme delle soluzioni tecniche che consentono di effettuare l’affidamento di forniture, servizi e lavori attraverso l’utilizzo delle reti di telecomunicazione e delle procedure informatiche realizzate con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti archiviati, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure di scelta del contraente;
f) sistema: Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);
g) amministrazioni: i soggetti di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 ;
h) responsabile della procedura di gara: ogni soggetto abilitato nell’ambito delle amministrazioni aggiudicatrici ad impegnare l’amministrazione per l’affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori;
h1) unità ordinante: ogni soggetto abilitato dalle amministrazioni aggiudicatrici ad effettuare acquisti attraverso il ricorso al negozio elettronico e al mercato elettronico;
i) gestore del sistema: il soggetto pubblico o privato incaricato della gestione del sistema telematico di negoziazione;
l) concorrente: l’operatore economico che può partecipare alle procedure di gara;
m) fornitore: l’operatore economico abilitato ad inserire nel mercato elettronico i cataloghi dei prodotti per i quali ha conseguito l’abilitazione;
n) sito: il punto di presenza sulle reti telematiche dove sono resi disponibili agli utenti le informazioni e i servizi necessari per gli acquisti telematici;
n bis) registrazione: la procedura con cui l’operatore economico inserisce i propri dati identificativi nel sistema e a seguito della quale vengono associati all’operatore economico i codici di accesso necessari per l’identificazione; (2)

Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 1.

o) identificazione: la procedura che consente l’accesso sicuro al sistema telematico di negoziazione mediante l’utilizzo dei codici di accesso;(3)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 1.

p) indirizzario: l’elenco degli operatori economici che si sono registrati nel sistema telematico di cui all’articolo 5;(3)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 1.

q) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici ;
r) negozio elettronico: lo spazio, nell’ambito del sito, dedicato alla pubblicazione dei contratti stipulati dalla Regione, quale centrale di committenza ai sensi della l.r. 38/2007 , e alla gestione delle adesioni da parte delle amministrazioni.
s) popolamento del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA): l’attività di registrazione di imprese e prodotti nel mercato elettronico volta ad aumentare la numerosità dei soggetti presenti.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.