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Regolamento 24 dicembre 2009, n. 79/R

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 20
- Interoperabilità dei sistemi informatici (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Nell’ambito del MET, i mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni sono provvisti di modalità tecniche di interfacciamento, in grado di permettere ad altre applicazioni informatiche, opportunamente identificate ed abilitate, l’interrogazione dei cataloghi e l’acquisizione delle informazioni su fornitori e su prodotti e servizi. Le specifiche tecniche necessarie per realizzare tale interoperabilità sono definite con modalità di cui all’articolo 6, commi 2 e 2bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”). La Regione verifica il rispetto delle norme di interoperabilità.
2. La Regione e le amministrazioni, anche in collaborazione con Consip, al fine di semplificare e ridurre gli aggravi procedurali per le imprese, sulla base di modalità concordate, possono predisporre un flusso informativo per la condivisione dei dati degli operatori economici secondo la normativa vigente .

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.