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Regolamento 24 dicembre 2009, n. 79/R

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 15
- Banca dati controlli (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Sul sistema START è realizzata la banca dati dei controlli, prevista dall’articolo 21 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R
(Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”), alla quale possono accedere, previa identificazione, il dirigente responsabile del contratto ed il responsabile unico del procedimento delle amministrazioni di cui all’articolo 2, lettera a) della l.r. 38/2007 e del Consiglio regionale .
2. Il dirigente e il responsabile unico del procedimento, in relazione alle procedure contrattuali di forniture, servizi e lavori effettuati, inseriscono nella banca di cui al comma 1 i seguenti dati:
a) la denominazione o ragione sociale dei soggetti controllati;
b) la tipologia dei controlli effettuati con il loro esito e periodo di validità;
c) l’indicazione dei certificati acquisiti;
d) l’indicazione del soggetto che li detiene e presso il quale si può richiedere l’accesso.
3. La banca dati, su esplicita richiesta, può essere condivisa con le amministrazioni, previo obbligo delle stesse al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e degli standard di sicurezza di cui al Sito esternod.lgs. 196/2003 .

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.